Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4502 del 08/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4502 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBUTO ENRICO N. IL 07/05/1979
avverso la sentenza n. 1496/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 08/10/2014
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 c.p.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale
“non ha sufficientemente motivato il rifiuto della prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche sulle aggravanti contestate”;
-Ritenuto che il motivo risulta privo di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex
giudizio di prevalenza invocato;
– che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8/10/2014
Il Consigliere Est.
Il Presidente
artt. 581-591 C.P.P., poiché non si indicano gli elementi sui quali si sarebbe dovuto fondare il