Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45018 del 20/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45018 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEVERELLO ORNELLA N. IL 12/02/1965
avverso la sentenza n. 2453/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 20/10/2015
o
R.G. 4551/2015
Motivi della decisione
Peverello Ornella ricorre personalmente avverso la sentenza n.3320 del
17.10.2014 della Corte d’Appello di Bologna che la ha condannata per rapina ed
altro, lamentando vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti
addebitati ed alla mancata riconosciuta prevalenza delle attenuanti.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione
all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono del tutto prive
del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le
cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali ,trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Il ricorso deve
pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
del S.ssa delle ammende.
Rora ,
0.10 015
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