Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4501 del 12/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4501 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORMONE UGO N. IL 14/11/1977
avverso la sentenza n. 12864/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 novembre 2011 il G.u.p. del Tribunale di Napoli,
all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Mormone Ugo responsabile dei
reati di detenzione e porto in luogo pubblico, senza autorizzazione, di pistola
revolver e relativo munizionamento e di ricettazione della stessa arma, e l’ha
condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa, ritenuta la

n. 6 cod. pen., valutata equivalente alle contestate aggravanti e alla recidiva.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 19 aprile 2012, in parziale
riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la pena inflitta ad anni due e mesi
quattro di reclusione ed euro mille di multa, rilevando, a ragione della decisione,
che l’imputato, personalmente comparso, aveva reso dichiarazioni spontanee, in
esito alle quali il difensore, con il suo consenso, aveva rinunciato ai motivi di
appello, ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 5 legge n. 895 del 1967 e al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, per mezzo del suo
difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento sulla base di due
motivi, con i quali ha dedotto rispettivamente erronea applicazione della legge
penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 5
legge n. 895 del 1967, e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. A mezzo memoria depositata il 10 giugno 2013 il ricorrente ha reiterato le
mosse censure, rilevando che la problematica affrontata dalla Corte di appello
era relativa all’art. 23 legge n. 110 del 1975, mentre l’arma in oggetto non
poteva considerarsi arma clandestina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I.. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
2. Il diniego della invocata attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del
1967 è stato giustificato dalla Corte di appello facendo riferimento alla
entità obiettiva dei fatti e all’origine delittuosa dell’arma.
Tali rilievi sono esaustivi in fatto per la loro coerenza interna e per la loro
logica congruenza alle risultanze acquisite, afferenti ai dati fattuali accertati in
2

continuazione tra i reati e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62

via definitiva, attesa l’intervenuta rinuncia ai motivi di appello concernenti la
responsabilità penale, e all’accertata provenienza furtiva dell’arma, oggetto di
ricettazione, e sono anche corretti in diritto per la esatta interpretazione dei
presupposti della invocata attenuante, che, secondo la giurisprudenza
consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. 1 n. 44903 del 11/11/2011,
dep. 02/12/2011, Schirò, Rv. 251460), devono essere accertati verificando,
innanzitutto, i profili soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la
detenzione delle armi e, in via successiva, all’esito positivo della prima analisi, la

Essi resistono alle censure difensive, che oppongono una inammissibile
alternativa lettura delle circostanze di fatto e la deduzione, manifestamente
infondata, che il rifiuto della concessione dell’attenuante suppone la clandestinità
dell’arma.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

quantità e la potenzialità delle stesse.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA