Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45007 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45007 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUSHA RUZHDI N. IL 09/07/1980
avverso la sentenza n. 3613/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 20/10/2015

R.G.: 3636/2015

Motivi della decisione

Lusha Ruzhdi ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano n.7697 del 03.11.2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale

lamentando vizio di carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo
del reato ,avendo la Corte ripetuto la motivazione del primo giudice
pretermettendo i motivi di appello sul punto.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte ,con motivazione priva di vizi , ha correttamente motivato l’elemento
soggettivo del reato disattendendo le tesi difensive che pure sono state
valutate.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

della stessa città, del 27.06.2003 , di condanna per ricettazione ed altro,

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