Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45003 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45003 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANAYAT MOHAMMED N. IL 15/08/1980
KHABBAZI BELAKBIR N. IL 01/05/1963
avverso la sentenza n. 3776/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 20/10/2015

R.G.: 3131/2015

Motivi della decisione

Lanayat Mohammed e Khabbazi Belakbir ricorrono avverso la sentenza
n.496672014 del 17.11.2014 della Corte d’Appello di Torino, che,in sede di
rinvio, ha rideterminato la pena inflitta con la sentenza del GUP del Tribunale
della stessa città ,del 21.12.2012 ,di condanna per il reato illecita detenzione di
eAd4.

della pena
Il ricorso è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e,ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
dell delle ammende.
Ro

5

stupefacenti , lamentando vizio di motivazione in relazione ommisurazione

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