Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45000 del 20/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45000 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ANNA CESARE N. IL 20/06/1973
avverso la sentenza n. 558/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 20/10/2015
R.G.: 54740/2014
Motivi della decisione
D’Anna Cesare ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Catania, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale della stessa
città in data 23.10.2013 , di condanna per rapina ed altro, lamentando vizio di
motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche in misura
prevalente sulle aggravanti contestate.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie
– non ricorre. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.