Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4500 del 19/09/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4500 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
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sul ricorso proposto da:
SATIF EL HABIB N. IL 01/01/1977
TOUZARA ABDERRAZAK N. IL 03/09/1989
MIRAT ABDESSAMAD N. IL 02/08/1988
avverso la sentenza n. 782/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Firenze, rideterminando la pena inflitta, confermava nel resto la sentenza
del giudice di primo grado che aveva dichiarato Satif El Habib, Touzara Abderrazak e Mirat
Abdessamad colpevoli del reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V del D.P.R. n. 309 del 1990.
Satif deduce mancanza di motivazione riguardo all’aumento di pena disposto per la contestata
deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza anche con riferimento al
travisamento della prova.
Touzara e Mirat hanno fatto pervenire rituale rinuncia all’impugnazione, ricevuta
rispettivamente dai Carabinieri e dagli organi deputati dell’ufficio penitenziario.
Considerato in diritto
Va premesso che, con riferimento ai ricorrenti da ultimo precisati, è intervenuta rinuncia
all’impugnazione, talché il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.
Quanto all’impugnazione avanzata da Satif, che investe il trattamento sanzionatorio, è da
rilevare che, essendo stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma
quinto dell’art. 73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della
previsione sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014
(reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).
Nella specie la determinazione della pena inflitta muove da una pena base di anni sette, mesi
sei di reclusione e 33.000,00 di multa, pena superiore al massimo edittale oggi previsto per
l’ipotesi in esame.
Va disposto, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, imponendosi una rivalutazione dello stesso da parte del giudice di
merito alla luce della nuova previsione edittale.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p la statuizione attinente alla responsabilità dell’imputato assume
autorità di cosa giudicata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Touzara Abderrazak e Mirat Abdessamad
e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 ciascuno alla
Cassa delle Ammende. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al
trattamento sanzionatorio con riferimento a Satif El Habib e rinvia sul punto alla Corte
d’Appello di Firenze. Rigetta nel resto.
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recidiva e in punto di applicazione delle attenuanti generiche. Gli altri due, con unico ricorso,
Visto l’art. 624 cod. proc. Pen. Dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma il 19/9/2014
Il Presidente
Il Consigliere relatore