Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4500 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4500 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARCERI MICHELE N. IL 10/07/1968
avverso l’ordinanza n. 63/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 maggio 2012, il Tribunale di sorveglianza di
Palermo ha respinto il reclamo proposto da Arceri Michele avverso l’ordinanza
del 16 gennaio 2012 del Magistrato di sorveglianza di Palermo, che aveva
compreso tra il 4 gennaio 2011 e il 17 ottobre 2011 in dipendenza delle incorse
infrazioni disciplinari del 23 giugno e 17 ottobre 2011.
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente il condannato che ne ha chiesto l’annullamento, ripercorrendo le
condotte tenute in occasione delle rilevate infrazioni, rivendicando la correttezza
del suo comportamento, contestando la sussistenza di una lite con altro
detenuto e deducendo l’integrità dei thermos indicati come danneggiati.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.
Il Tribunale, nel verificare la sussistenza delle condizioni per la
concessione della liberazione anticipata, ha correttamente valutato la condotta
del richiedente nel periodo considerato, connotata da due infrazioni disciplinari,
e ha legittimamente e logicamente ritenuto le stesse, che ha specificamente
illustrato, preclusive del chiesto beneficio, che suppone la dimostrazione di una
convinta partecipazione del condannato al trattamento rieducativo.
Le censure opposte dal ricorrente prospettano, in termini generici, una
diversa lettura e interpretazione degli stessi dati fattuali, ma una richiesta di
rivalutazione del merito come prospettata non è consentita in sede di legittimità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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negato allo stesso il beneficio della liberazione anticipata in relazione al periodo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore