Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 450 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 450 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARPATI TERESA N. IL 04/01/1934
avverso la sentenza n. 3446/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 25/10/2013
Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 05/11/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Napoli in data 30/04/2010 limitatamente all’affermazione di colpevolezza di Scarpati
Teresa in ordine al reato di cui all’art. 349 c.p., a lei ascritto per avere violato i sigilli apposti
dall’autorità giudiziaria ad un manufatto abusivo, al fine di proseguire i lavori, rideterminando la
pena per detto reato in quella di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa;
– che la Corte territoriale, invece, ha dichiarato estinti per prescrizioni i reati per le violazioni
favore della costituita parte civile;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione, censura la conferma della condanna al risarcimento dei
danni in favore della parte civile, malgrado la declaratoria di estinzione per prescrizione delle
violazioni edilizie, cui doveva riconnettersi detta condanna;
– che il ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello correttamente applicato il
disposto dell’art. 578 c.p.p.;
– che, peraltro, la sentenza, che ha confermato quella di primo grado sul punto, si palesa
sufficientemente motivata in ordine alla quantificazione del danno, mentre la doglianza della
ricorrente è del tutto generica;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.
edilizie ascritte all’imputata, ma ha confermato la condanna della stessa al risarcimento dei danni in