Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 45 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
REDA ALDO

n. il 14.01.1978

avverso la sentenza n. 241/2012 della Corte d’Appello di Catanzaro del
13.02.2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 14 novembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l’annullamento con rinvio relativo al capo n. 3) e
pena accessoria.

L’avv.

Maurizio

Nucci,

l’accoglimento del ricorso

difensore

dell’imputato,

insiste

per

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN DIRITTO
REDA Aldo ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata,
della Corte d’appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Cosenza il
9.08.2011 in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 (capo a), 81
cpv. cod. pen e 10 e 12 L. 497/1974 (capo b) ed art. 697 cod. pen.(capo c),
esclusa la contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta in primo grado.

artt. 81 cpv, 697 e 135 cod, pen..
Si censura il calcolo della pena con riferimento all’applicazione dell’istituto
della continuazione laddove è stata aumentata a tale titolo la pena
relativamente al reato di cui al capo c) comminando mesi due di reclusione
ed € 1000,00 di multa non tenendo conto che il reato di detenzione di
munizioni di arma comune da sparo integra una fattispecie contravvenzionale
punibile in via alternativa con l’arresto o l’ammenda, ne consegue che la
Corte, al fine di un’equa commisurazione della pena , trattandosi di plurime
violazioni di diversa gravità ,punite con pene eterogenee e – con riferimento
all’art. 697 cod. pen -alternative, avrebbe dovuto determinare la sanzione
finale fissando la pena base per il reato più grave, aumentandola in ragione
delle pene omogenee previste per la violazione di cui al capo 2,
dell’imputazione aggiungendo, poi, ad essa la pena di specie diversa prevista
per il restante reato, – avvinto anch’esso dal vincolo della continuazione, rendendola omogenea attraverso il meccanismo di ragguaglio delineato
dall’art. 135 cod, pen. e determinando, in ogni caso, tale ultimo aumento o
sulla sola pena pecuniaria o, in alternativa, su quella detentiva, giammai su
entrambe.
Con motivi aggiunti si denuncia altra violazione di legge in riferimento agli
artt. 28 e ss cod. pen. per l’erronea applicazione della pena accessoria
dell’interdizione dai PP.UU. per la durata di anni cinque in riferimento alla
condanna alla pena detentiva pari a tre anni; si rileva che, se è pur vero che
l’art. 29 cod. pen. prevede l’applicazione della pena accessoria in parola solo
per pene non inferiore a tre anni, la giurisprudenza di legittimità, però, ha
affermato che, in tema di pene accessorie nel caso di condanna per reato
continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella
principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più
grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti ed

Con un unico motivo si denuncia violazione di legge con riferimento agli

aggravanti e del relativo bilanciamento e non a quella complessiva,
comprensiva, cioè dell’aumento per la continuazione (Sez. VI n. 24020/2011)
RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo è infondato, fondato è, invece, quello esposto con memoria
difensiva depositata ai sensi del 4° comma dell’art. 585 c.p.p., di
conseguenza il ricorso va accolto nei limiti che si preciseranno.
Quanto al primo motivo, rileva, invero, la Corte come, in materia di
determinazione della pena, una volta ritenuta la continuazione tra più reati,
per la violazione più grave, indipendentemente dal fatto che per i reati minori
siano previste pene di specie e natura diverse. Va qui ribadito, in tal senso, il
principio giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. Pen. Sez. 1, n. 28514 in
data 04.06.2004, Rv. 228849, Giannone.
Sul punto, in precedenza, sono intervenute più volte le sezioni unite le quali,
da ultimo con la sentenza n. 15 del 1998, che, dopo avere indicato il criterio
in base al quale individuare il reato più grave (problema questo che non
interessa la fattispecie), hanno stabilito che l’aumento deve essere effettuato
procedendo con il metodo della moltiplicazione sulla pena base, in questa
rimanendo assorbite le pene per i reati satelliti anche quando si dovesse
determinare la trasformazione della pena pecuniaria in pena detentiva e ciò
perché la continuazione determina la perdita dell’autonomia sanzionatoria dei
reati meno gravi a causa della loro confluenza nella pena unica applicata a
seguito di tale aumento. La fattispecie esaminata dalle sezioni unite con la
decisione dianzi citata è analoga a quella del caso di specie dove la pena per
il reato più grave era costituita dalla multa mentre quella per il reato satellite
dall’arresto e dall’ammenda. Il principio però opera anche nell’ipotesi inversa
e peraltro era stato già affermato dalle sezioni unite con la sentenza del 27
marzo 1992 n. 4901 ed ancor prima con la decisione del 26 maggio 1984,
Viola. Tale interpretazione è quella più aderente al testo della norma, la quale
afferma: “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più
grave aumentata fino al triplo chi…”. La pena che “dovrebbe infliggersi” è
quella della violazione più grave, che costituisce la base per l’aumento di
pena che può giungere sino a tre volte tanto: questa è la pena unitariamente
prevista come punizione per il reato continuato, anche se sotto un profilo
meramente concettuale non vi sarebbero ostacoli per un c.d. aumento
frazionario per i reati satelliti. Due soli limiti sono insuperabili:
l’uno interno e l’altro esterno. Quello interno è costituito dal multiplo della
pena base, che costituisce il confine dell’aumento da apportare, e sotto

si debba operare aumentando, – ovviamente nei limiti di legge, – solo quella

questo aspetto il reato è certamente considerato unitariamente; quello
esterno è posto dal 3 comma dell’art. 81, il quale, stabilendo che “… la pena
non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli
articoli precedenti”, fissa il carattere derogatorio del reato continuato (e del
concorso formale) rispetto alla disciplina del cumulo materiale dettata per il
concorso di reati.
Corretta quindi è la quantificazione della pena, in punto di applicazione della
continuazione, operata dalla Corte d’appello a seguito dell’eliminazione della
Quanto al motivo aggiunto, si osserva che impropriamente la durata della
pena accessoria è stata commisurata all’entità della pena finale applicata
all’imputato per effetto della ritenuta continuazione tra tutti i reati
contestatigli e non, come affermato da stabile giurisprudenza di legittimità
(V. Sez. 6 , sentenza n. 22508 del 24.05.2011, Rv. 250500), alla pena base
computata per il reato principale e più grave, con le diminuzioni in ragione
delle circostanze attenuanti riconosciute, e per quella derivante dal rito. Pena
che la sentenza ha individuato, per il reato di cui al capo 1) della rubrica, in
sei anni di reclusione (non interessa il calcolo della pena pecuniaria ai fini
dell’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 28 cod. pen.), ridotta a
quattro anni per le riconosciute attenuanti, ed ulteriormente diminuita di un
terzo per il rito, ad anni due e mesi otto di reclusione, pena inferiore al limite
previsto dall’articolo 29 cod. pen. per l’applicazione della pena accessoria in
parola.
L’accoglimento del motivo comporta l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata potendo provvedere il Collegio direttamente alla
eliminazione della pena accessoria irrogata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina; rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2014.

recidiva.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA