Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45 del 10/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 45 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPONETTO GENNA N. IL 19/09/1974
avverso la sentenza n. 328/2012 TRIBUNALE di SALA CONSILINA,
del 12/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
rn
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.s-.2,se.e3Z-W.n.s. @1\»,.sz;)

4

Data Udienza: 10/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1.Caponnetto Genna ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di sala Consilina, in data 1.2-12-12, per il reato di cui all’art 73
DPR 309/90, commesso in Sala Consilina il 4-5-12.
2.11 ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine
all’omessa applicazione dell’art 129 cpp nonché in ordine alla determinazione della
detentiva nella massima incidenza, pari a un terzo, ma in misura inferiore ( da anni
4 ad anni tre anziché ad anni due e mesi otto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Per quanto attiene alla prima censura , occorre tener presente che l’art 581 lett
c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp .
4.La seconda censura è manifestamente infondata poichè l’art 444 cpp stabilisce che
la pena può essere ridotta “fino ad un terzo”. La quantificazione della riduzione di
pena per la scelta del rito è pertanto rimessa all’accordo delle parti , che, nel caso
in disamina, hanno concordemente deciso, del tutto legittimamente, di calcolare
la riduzione della pena detentiva nella misura di un quarto.
5.L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, e la manifesta infondatezza delle censure comportano
l’inammissibilità del ricorso.

pena poiché la diminuente per la scelta del rito non è stata applicata alla pena

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

La Corte DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI ED AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1500 ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-9-13 .

PQM

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