Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOVINE ROSARIO N. IL 15/12/1980
avverso l’ordinanza n. 4075/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 27/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

or
1.2

et-e2-e31.

Uditi difensor Avv.;

C2-e-e-A-C

L

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gAz.

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Data Udienza: 05/12/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 27
giugno 2013, revocava l’affidamento terapeutico concesso dal
Tribunale stesso il 10 gennaio 2013 in favore di Di Giovine
Rosario.
Avverso detto provvedimento ricorreva per cassazione l’interessato,
con l’assistenza del difensore di fiducia, denunciandone
l’illegittimità dappoichè reso in assenza delle necessaria notifica
della fissazione della udienza del 27-6-2013 al difensore di fiducia,
in quanto tale ed in quanto domiciliatario del condannato latitante.
2. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva
per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato, come innanzi già precisato, risulta
deliberato dal Tribunale di sorveglianza di Milano in data 27 giugno
2013 all’esito della camera di consiglio a tal fine fissata. Di tale
udienza non risulta notificato rituale e tempestivo avviso alla parte
interessata ed in particolare al suo difensore di fiducia, designato
altresì come domiciliatario.
Tale omissione ha prodotto la nullità del procedimento (nullità di
ordine generale) e con esso del provvedimento adottato, dappoichè
violato il principio del contraddittorio e non consentito al difensore
di fiducia la necessaria partecipazione all’udienza fissata per la
decisione sulla revoca della misura in danno del Di Giovine. Tanto
un violazione delle norme di cui all’art. 666 c.p.p., richiamato per il
procedimento di sorveglianza dall’art. 678 c.p.p..
Secondo costante insegnamento di questa corte di legittimità,
infatti, nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza
di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la mancata notifica al
difensore di fiducia – del quale è necessaria la partecipazione e
perciò obbligatoria la presenza – dell’avviso di udienza in camera di
consiglio, determina una nullità di ordine generale, assoluta e
insanabile dell’udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore
d’ufficio, e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva, ai
sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. (principio
consolidato, tra le tante: Cass., Sez. I, 29/04/1998, n. 2418,
Pepitoni).

1

4. L’ordinanza in esame va pertanto annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso nelle
forme disposte dall’ordinamento.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano
Così deciso in Roma, addì 5 dicembre 2014
Il cons. est.
Il Pre d

P.T.M.

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