Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Isabella POMPIGNOLI, nata a Rimini il 12 marzo 1965;

avverso l’ordinanza del 12 ottobre 2015 pronunciata da Tribunale di
Bologna;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

T

Data Udienza: 02/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza dePz,, ricorrente volta ad ottenere
l’applicazione dell’istituto della continuazione in sede esecutiva in relazione a tre
distinte sentenze.
Ricorre Isabella POMPIGNOLI, a mezzo del difensore avv. Giancarlo

Tunno, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato lamentando la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza
erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato
riconoscimento della continuazione, avendo il Tribunale di Bologna ritenuto che
le rapine commesse tra l’agosto 1998 il marzo 2000 siano frutto di autonome e
distinte progettazioni delinquenziali, identificabili in un generico programma
delinquenziale, senza considerare affatto il dedotto e documentato stato di
tossicodipendenza.
3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato nella parte che concerne
la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza, puntualmente
documentato, che è stato richiamato a fondamento dell’istanza di continuazione
con riferimento alla disposizione di cui all’art. 671, cod. proc. pen..
In effetti, il giudice dell’esecuzione ha omesso di prendere in esame, sotto il
profilo della citata disposizione, lo stato di tossicodipendenza, così disconoscendo
il parametro legale di applicazione della speciale disciplina in sede esecutiva.
Il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Bologna.
Così deciso il 2 dicembre 2016.

e.,A

2.

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