Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44995 del 20/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44995 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIZZUTO VALERIO N. IL 08/08/1984
avverso la sentenza n. 1783/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 20/10/2015
R.G.: 48621/2014
Motivi della decisione
Rizzuto Valerio ricorre avverso la sentenza n.2087/2014 del 05.06.2014
della Corte d’Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale
della stessa città ,del 24.05.2012,di condanna per il reato di ricettazione ,
lamentando vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti.
è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il
ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che
sono alla base delle sue lagnanze.Nel caso di specie il ricorso è inammissibile
perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente
corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
dell d-lle ammende.
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Il ricorso è manifestamente infondato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi