Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44994 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44994 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALESTRA GOFFREDO N. IL 09/03/1973
avverso la sentenza n. 2280/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 20/10/2015

R.G.: 48606/2014

Motivi della decisione

Alestra Goffredo

ricorre avverso la sentenza n.2087/2014

del

06.05.2014 della Corte d’Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del
Tribunale della stessa città ,del 03.04.2012,di condanna per il reato di truffa ed
altro , lamentando vizio di motivazione in relazione als ricostruzione dei fatti

Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio
di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).La Corte,inoltre, ha correttamente motivato l’esclusione delle generiche con motivazione priva di vizi evidenti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore

ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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