Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4499 del 19/09/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4499 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da:
FARRIS MASSIMO N. IL 16/03/1976
avverso la sentenza n. 8168/2013 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Cagliari, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta
delle parti, la pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, relativo
alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marjuana.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo l’eccessività della pena
Considerato in diritto
1.11 motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La stessa emerge
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, talché
nessuna censura è consentita avverso il trattamento sanzionatorio come
concordato, salvo che si deduca l’illegalità della pena.
2. Deve considerarsi, tuttavia, che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del
12 febbraio 2014, viene in rilievo la disciplina in materia di sostanze stupefacenti
prevista dal DPR 309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I.
21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV
dell’art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di
reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria d’incostituzionalità stabiliva un
più grave trattamento sanzionatorio, compreso tra un minimo di sei ed un massimo
di venti anni di reclusione, oltre la multa.
3.Nella specie si tratta di più episodi, di cui solo quello meno grave, concernente
hashish, è coinvolto, quanto alla determinazione della pena, dalla dichiarazione
d’incostituzionalità e dalla nuova disciplina che ne è conseguita.
4.0ccorre, pertanto, verificare se l’aumento per continuazione sia stato determinato
in misura congrua rispetto all’assetto normativo attualmente previsto per le droghe
leggere.
5. Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha irrogato un’unica pena, senza tener
distinti i due tipi di sostanza stupefacente e, quindi, senza considerare la c. d.
continuazione interna.
6.
Ne consegue che il giudice del merito, nel quantificare la pena ha
necessariamente tenuto conto, anche con riferimento alla condotta relativa alla
inflitta.
detenzione di droga leggera, del trattamento sanzionatorio superato dallo ius
superveniens.
7. S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo il punto relativo alla determinazione del trattamento
sanzionatorio l’intero patto.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma il 19/9/2014.
P.Q.M.