Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4499 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4499 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENUTO SANTO N. IL 07/02/1971
59
avverso l’ordinanza n. 3g-/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 09/03 /2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 marzo 2012 il Tribunale di sorveglianza di Palermo
ha rigettato il reclamo proposto da Venuto Santo, detenuto presso la Casa
circondariale di Palermo, avverso il decreto del 13 gennaio 2012, con il quale il
Magistrato di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’istanza dallo stesso
proposta, volta a ottenere la concessione di un permesso premio ex art. 30-ter

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento deducendo difetto o illogicità
della motivazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione
del permesso premio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con argomentazioni corrette in
diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere la
richiesta di permesso premio, richiamando e condividendo le valutazioni e le
conclusioni del Magistrato di sorveglianza, rilevando la inidoneità della già
concessa liberazione anticipata a provare il conseguimento di un adeguato grado
di maturazione rispetto ai reati commessi, rimarcando la necessaria osservazione
psicologica suppletiva prima di intraprendere un percorso premiale e
ragionevolmente valutando non soddisfatti i parametri – senso di responsabilità e
correttezza del comportamento personale, da un lato, e cessazione della
pericolosità sociale, dall’altro – che rappresentano i presupposti richiesti dall’art.
30-ter Ord. Pen.

A tali logici rilievi non si è correlato il ricorrente, che del tutto
infondatamente ha reiterato le deduzioni già formulate, opponendo
genericamente la sua valutazione degli elementi fattuali e proponendo una non
consentita rilettura nel merito della vicenda.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2

Ord. Pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

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