Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44988 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44988 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SENTIERO PASQUALE N. IL 13/09/1974
avverso la sentenza n. 519/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 20/10/2015

R.G.: 46459/2014

Motivi della decisione

Sentiero Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data

legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art.8della legge n.203/91 non nella massima estensione avuto riguardo alla
entità,qualità ed efficacia della collaborazione processuale prestata ed il
riconoscimento delle generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
In sentenza si motiva diffusamente sulla incidenza delle due attenuanti che
sono state entrambe riconosciute e pertanto i motivi sono aspecifici e del tutto
avulsi dalle complete giustificazioni fornite in sentenza.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

10.10.2013 , di condanna per estorsione continuata, lamentando violazione di

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