Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44982 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44982 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MBAKE DIALLO N. IL 21/11/1973
avverso la sentenza n. 1097/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 20/10/2015

R.G.: 42884/2014

Motivi della decisione

Mbake Diallo ricorre avverso la sentenza n.2219 del
05.05.2014 della Corte d’Appello di Torino, che ha confermato la
sentenza di condanna per il reato di cui tgitat1=1Z1i‘648 cod.pen
ed altro, lamentando vizio di motivazione in relazione al mancato

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c)
in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze
sono prive del necessario contenuto di critica specifica al
provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati
fattuali trascurati nell’atto di impugnazione (la Corte ha negato le
generiche in ragione dei numerosi articoli di merce ed ai precedenti
penali ), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha
proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della
somma 9i € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 410.2015

riconoscimento delle attenuanti generiche.

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