Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4498 del 19/09/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4498 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

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sul ricorso proposto da:
SOLTANE ADEL N. IL 03/09/1966
avverso la sentenza n. 15027/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Milano, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta
delle parti, la pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, ritenuta
l’ipotesi di cui al comma V.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione con

Considerato in diritto

LI1 motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La stessa emerge
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, talché
nessuna censura è consentita avverso il trattamento sanzionatorio come
concordato, salvo che si deduca l’illegalità della pena.

2.Deve considerarsi, tuttavia, quanto al trattamento sanzionatorio, che, essendo
stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.
73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione
sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014
(reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).

3.Nella specie la determinazione della pena inflitta (un quattro di reclusione e €
9.000,00 di multa) è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio superato dagli
interventi legislativi sopravvenuti e dagli esiti della sentenza Cort. Cost. n. 32 del
2014, che ha reso applicabile l’art. 73 DPR 309/90 nel testo anteriore alle modifiche
apportate dalle disposizioni che avevano inasprito il trattamento sanzionatorio per
le c.d. droghe leggere.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma il 19/9/2014.

riguardo alla determinazione della pena inflitta.

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