Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4498 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4498 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAFORGIA ANTONIO N. IL 14/03/1966
avverso l’ordinanza n. 76/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha
accolto parzialmente il reclamo presentato da Laforgia Antonio, detenuto presso
la Casa circondariale di Lecce, avverso il decreto del 17 novembre 2011, con il

provvedimento adottato il 10 giugno 2011 in tema di liberazione anticipata,
annullando il decreto impugnato nella parte in cui aveva revocato, nei confronti
del condannato, quarantacinque giorni di riduzione pena già concessi a titolo di
liberazione anticipata relativamente alla pena sofferta dal 30 agosto 2007 al 30
gennaio 2008 e dal 2 aprile 2011 al 18 maggio 2011, confermando la disposta
revoca per il semestre dal 2 ottobre 2010 al 2 aprile 2011, già positivamente
valutato dal Magistrato di sorveglianza di Napoli.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento contestando la
sussistenza di validi motivi a ragione della disposta revoca, ripercorrendo i
provvedimenti di concessione e revoca della misura in oggetto, e deducendo
errori e vizi di forme incorsi nel provvedimento di cumulo delle pene emesso nei
suoi confronti e nello stesso giudizio di cognizione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Con memoria trasmessa dalla Direzione della Casa circondariale di
Foggia, pervenuta direttamente 1’8 marzo 2013 e attraverso il Segretariato
generale presso questa Corte il 18 marzo 2013, il ricorrente ha dedotto di avere
subito una ingiusta detenzione in dipendenza degli errori processuali incorsi nel
giudizio di merito, oltre a pestaggi durante lo stato detentivo, e ha rappresentato
di avere estinto la pena senza avere ottenuto alcun beneficio, né essere stato
scarcerato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato

inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.

La conferma della revoca della liberazione anticipata, disposta dal

Magistrato di sorveglianza, relativamente al semestre dal 2 ottobre 2010 al 2

2

quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva revocato il proprio

aprile 2011, è sostenuta da argomenti plausibili e fa riferimento a dati di fatto,
che risultano adeguatamente e logicamente valutati, riguardanti l’accertamento
da parte del Magistrato di sorveglianza di Lecce della già disposta concessione da
parte del Magistrato di sorveglianza di Napoli della liberazione anticipata per lo
stesso semestre.
Le doglianze del ricorrente sono prive di specificità per omessa correlazione
con le ragioni della decisione, poiché, pur concordando con la indicata analisi di
merito, introducono riferimenti a circostanze di fatto e a dedotti errori

3. Avuto riguardo al suo contenuto copia della memoria del ricorrente,
pervenuta il 18 marzo 2013, deve essere trasmessa al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia per quanto di competenza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la • colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
dispone che la Cancelleria invii al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia la memoria pervenuta il 18 marzo 2013 da parte del
Laforgia.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

processuali estranei al tema di indagine oggetto di questo giudizio.

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