Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4497 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4497 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERUFEH ABDOLLAH N. IL 17/03/1963
TAHMASEBI TABAR GHOLAMEZA N. IL 06/02/1968
KARIMI MOHAMMAD N. IL 21/03/1960
avverso la sentenza n. 3212/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Milano – giudice per le indagini preliminari – applicava agli imputati
la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 DPR
309/90, concernente sostanza stupefacente del tipo oppio;
-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione, rilevando il
Thamasebi e il Karimi carenza di motivazione e illogicità della stessa in ordine alla disposta

erano stk modificati nella struttura per accogliere il materiale sequestrato) rappresentando
che il camion si apparteneva a persona estranea al reato;
-rilevato che il Berufeh deduceva erronea applicazione della legge penale e correlata mancanza
e manifesta illogicità della motivazione in punto di comminazione di pene accessorie quali il
ritiro della patente ex art. 85 DPR 309/90, da ricondurre nella discrezionalità pattizia;
-Ritenuta la carenza di legittimazione e interesse a ricorrere sul punto attinente alla confisca,
in ragione della prospettazione in forza della quale il mezzo sequestrato si appartiene a un
terzo, quest’ultimo soltanto legittimato a dedurre l’erroneità del disposto sequestro;
-ritenuta la manifesta infondatezza del motivo attinente al ritiro della patente, sanzione
accessoria rimessa al potere discrezionale del giudice, in concreto esercitato con motivazione
adeguata che fa riferimento al ruolo svolto dagli imputati e alle proporzioni del fenomeno
accertato;
-Ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e che ciò comporta la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-9-2014.

confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato, un camion e un autoarticolato (i quali

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