Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4497 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4497 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAFORGIA ANTONIO N. IL 14/03/1966
avverso l’ordinanza n. 1593/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha
rigettato il reclamo proposto da Laforgia Antonio, detenuto presso la Casa
circondariale di Lecce, avverso il decreto del 2 settembre 2011, con il quale il
Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva rigettato l’istanza dallo stesso
proposta, volta a ottenere la concessione di un permesso premio.
il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento contestando la sussistenza di
ragioni di pericolosità sociale, deducendo gravi motivi di salute dei genitori e
rappresentando di avere espiato quasi interamente la pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Con memoria trasmessa dalla Direzione della Casa circondariale di Foggia
e pervenuta il 18 marzo 2013 attraverso il Segretariato generale presso questa
Corte, il ricorrente ha dedotto di avere subito una ingiusta detenzione in
dipendenza degli errori processuali incorsi nel giudizio di merito, oltre a pestaggi
durante lo stato detentivo, e ha rappresentato di avere estinto la pena senza
avere ottenuto alcun beneficio, né essere stato scarcerato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con argomentazioni corrette in
diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere la
richiesta di permesso premio, richiamando e condividendo le valutazioni e le
conclusioni del Magistrato di sorveglianza, che aveva valorizzato le circostanze
fattuali relative alla molteplicità dei procedimenti definiti e pendenti a carico del
ricorrente e le risultanze della nota informativa in atti, e ragionevolmente
rimarcando la peculiarità del beneficio premiale, che richiede non un giudizio di
persistenza di pericolosità sociale ma un giudizio complessivo fondato sull’esito
della osservazione della personalità.
A tali logici rilievi non si è correlato il ricorrente, che del tutto
infondatamente si è limitato a opporre la insussistenza di motivi di pericolosità
sociale e genericamente ha rappresentato le condizioni di salute dei genitori,
senza offrire alcuna dimostrazione della ricorrenza delle condizioni per la
2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
concessione del permesso ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, Ord. Pen., neppure
richiesto con l’istanza originaria.
3. Avuto riguardo al suo contenuto copia della memoria del ricorrente,
pervenuta il 18 marzo 2013, deve essere trasmessa al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia per quanto di competenza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
dispone che la Cancelleria invii al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia la memoria pervenuta il 18 marzo 2013 da parte del
Laforgia.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,