Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44966 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44966 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Lima Mariano, nato il 11.10.1970 avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo del 11.10.2012. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Fulvio Baldi, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la
sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 24 maggio 2010 di condanna di
Lima Mariano per il delitto di ricettazione avente ad oggetto un telefono
cellulare.
Ricorre, assistito da difensore, l’imputato lamentando violazione di legge in
relazione all’articolo 197 bis del c.p.p. per essere stata fondata la decisione di
condanna sulla testimonianza di Umberto Di Salvo, soggetto già indagato per i
medesimi fatti ma confronti del quale il procedimento è stato archiviato.
Rileva innanzitutto la difesa che, in base alla sentenza di questa Corte n.
46966-2004, non può essere sentito quale testimone l’imputato in
procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, o di reato collegato a norma

Data Udienza: 22/10/2013

dell’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, indipendentemente dalle
ragioni del proscioglimento, posto che detta sentenza è sempre formalmente
revocabile. (Fattispecie in cui si era invocata, a sostegno dell’obbligo di
testimonianza, una pretesa irrevocabilità “sostanziale” della sentenza di non
luogo a procedere pronunciata a favore degli imputati in procedimento
connesso); e inoltre, venendo al merito, per essere detta testimonianza

l’inaffidabilità della stessa derivante dall’evidente interesse del Di Salvo a
riferire i fatti di causa in modo da scampare ad una futura ed eventuale nuova
azione penale sempre esperibile nei suoi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve rilevarsi come non sussista incompatibilità ad
assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento
connesso ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. c) c.p.p. o per reato
probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione. (La
Corte ha osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare
prevista dagli art. 197 comma 1 lett. a) e b), 197 bis e 210 c.p.p. si applica
solo all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto
già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non avere
commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi 3 e 6
dell’art. 197 bis c.p.p.). Cfr., in tal senso, Cass. sez. un. 17.12.2009, n.
12067. Ne discende l’infondatezza della doglianza.
Nel merito, ricorso si mostra inammissibile sporgendo critiche di natura
meramente fattuale come tali insuscettibili di essere considerate in questa
sede di legittimità. In effetti, nella sentenza impugnata, alle pagine 4 e 5, si
rende logica ricostruzione del fatto concludendosi coerentemente per la
penale responsabilità dell’odierno imputato.
Ne consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato il 22.10.2013

oltremodo inefficiente ad integrare la prova del fatto, attesa anche

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