Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44963 del 22/10/2013

Penale Sent. Sez. 2 Num. 44963 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Podoleanu Mihail Alin, nato il 27.5.1988;
A.A.,  avverso la sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria del 18.12.2012. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del
sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, il quale ha concluso
chiedendo che la sentenza si annullata con rinvio per entrambi i
ricorsi; uditi i difensori dell’imputato A.A., avv. Antonio Foti e
Fabrizio Aronica, i quali insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza del Tribunale di Vigevano in data 16 dicembre 2011 di
condanna degli odierni imputati per delitti di rapina ed altro,
respingendo le ragioni di appello dagli stessi formulate con esclusivo
riferimento al trattamento sanzionatorio.
2.

Ricorrono, assistiti da difensore, i due imputati.

3.

A.A. contesta in due ricorsi violazione di legge e vizio di

Data Udienza: 22/10/2013

motivazione circa la decisione della Corte di appello sul trattamento
sanzionatorio. Afferma infatti che, per consolidata giurisprudenza, per la
determinazione del reato più grave ai fini della applicazione della
disciplina del reato continuato, il giudice deve fare riferimento alla pena
edittale prevista per ciascuno dei reati, con la conseguenza che più
grave deve essere considerata la violazione più severamente punita in
astratto. A parità di entità della sanzione, devono poi essere calcolate le

bilanciamento. Si rileva nel ricorso che, diversamente, la Corte di
appello non ha effettuato una valutazione del reato più grave non in
astratto bensì in concreto, con ciò seguendo una giurisprudenza
minoritaria. Non solo, ma nell’effettuare il giudizio sulle circostanze non
ha considerato le fattispecie come aggravate in imputazione, bensì per
come definite all’esito del giudizio. A tale ultimo riguardo, si sottolinea
che la Corte di appello ha ritenuto connotata in concreto di maggiore
gravità una fattispecie di rapina giudicata nel presente processo (con
contestazione al capo 3 dell’imputazione) nella quale erano contestate
una minor numero di aggravanti rispetto ad altra fattispecie di rapina
(giudicata dal GUP del Tribunale di Pavia ex art. 444 c.p.p.), ma della
quale all’esito del giudizio di comparazione le circostanze aggravanti
sono state considerate dal giudice subvalenti rispetto alle circostanze
attenuanti riconosciute. Si contesta in tal modo violazione di legge non
essendo tale giudizio frutto di una comparazione in astratto delle
fattispecie da porre in continuazione. In ogni caso, si lamenta vizio di
motivazione con riguardo alla individuazione stessa del reato più grave
effettuata all’esito del giudizio da svolgersi sulla concretezza del fatto. E
infatti, si argomenta diffusamente sulla configurazione di ciascuno dei
fatti delittuosi per illustrare le ragioni per cui sarebbe stato connotata da
maggiore gravità il reato invece in concreto ritenuto più lieve dei giudici
di merito. Si ha cura di precisare che tale giudizio erroneo svolto ai sensi
dell’art. 81 cpv. c.p. rileverebbe negativamente sul piano sanzionatorio,
avendo determinato l’inflizione di una pena di gran lunga esorbitante
rispetto a quella che altrimenti sarebbe stata decisa.
4. Nel suo ricorso, Podoleanu Mihail Alin contesta il trattamento
sanzionatorio, ravvisando vizio di motivazione e violazione di legge nella
decisione dei giudici di merito sulla comparazione tra circostanze
attenuanti generiche e recidiva, nel senso della equivalenza. Rileva

circostanze, aggravanti e attenuanti, per come contestate nonché il loro

infatti il ricorrente di non essere soggetto allo stato recidivo, avendo
semplicemente riportato ad oggi condanne non ancora coperte dal
giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati. Quelli dei A.A. sono infatti svolti sopra una base
chiaramente erronea. Indubbiamente, in tema di reato continuato, la
violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale

cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra
di esse (da ultimo, Cass. sez. un. 28.2.2013, n. 25939). Ma il principio è
riferito alle ipotesi in cui uno degli accertamenti non sia coperto da giudicato.
In tal caso, infatti, sulla gravità dei reati oggetto di decisione irrevocabile non
sopravvive incertezza alcuna in ordine alla pena. Nella continuazione tra reato
giudicato e giudicando non vale dunque il principio di cui sotto, ma il disposto
dell’art. 187 disp. att. c.p.p. secondo cui per l’applicazione della disciplina del
concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si
considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più
grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.
Sulla lamentela del Podoleanu deve osservarsi che dalla lettura della
sentenza di appello nella parte in cui si riepilogano i motivi di gravame, non
risulta la doglianza oggi proposta; né l’odierno ricorrente svolge contestazione
sul punto; e nemmeno documenta, in ogni caso, l’effettiva proposizione in
appello del motivo asseritamente trascurato dalla Corte territoriale; pertanto,
la doglianza non è deducibile in questa sede ostandovi il disposto dell’art. 606
comma 3 c.p.p. secondo cui il ricorso è inammissibile, tra l’altro, se proposto
per violazioni di legge non dedotte con i motivi d’appello.
Ne consegue il rigetto dei ricorsi e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato il 22.10.2013

prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA