Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44956 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44956 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da El Harchaoui Nor Dine, nato il 25.4.1989,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13.7.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Nicola
Lettieri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato
la sentenza del Tribunale di Forlì in data 31 maggio 2010 appellata
dall’imputato El Harchaoui Nor Dine, di condanna dello stesso per il
reato previsto dall’articolo 712 del codice penale perché, al fine di
procurarsi un ingiusto profitto, consapevole della provenienza delittuosa
di un telefono cellulare provento del delitto di furto, lo acquistava o
comunque riceveva da persona non identificata.
Ricorre, assistito da difensore, l’imputato contestando violazione di legge
per non avere la Corte di appello dichiarato la nullità del decreto che

Data Udienza: 17/10/2013

dispone il giudizio di appello pur recando esso l’erronea data di udienza
dell’Il luglio 2012, mentre la stessa si è tenuta 2 giorni dopo con ciò
determinandosi violazione del diritto di difesa; vizio di motivazione per
avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del dolo del reato di
incauto acquisto sulla illogica argomentazione fondata sulla sproporzione
fra il valore del bene ricevuto e il prezzo pagato, pur avendo il venditore
palesato le proprie precarie condizioni economiche, così da giustificare il

legge in ordine al trattamento sanzionatorio: in particolare per non
avere la Corte di appello applicato la pena dell’ammenda alternativa
rispetto a quello dell’arresto in ragione, esclusivamente, dei precedenti
penali dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste la nullità del decreto che dispone il giudizio di appello,
emergendo dall’esame dell’atto che nella intestazione era indicata
l’esatta data di udienza, mentre nel corpo dello stesso, contenente la
citazione dell’imputato a comparire in udienza, la data era sbagliata.
Questa corte ha stabilito che l’erronea indicazione della data
dell’udienza nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato
determina una nullità di ordine generale, afferente all’intervento
dell’imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del
decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio.
(cfr. Cass. sez. I, 30.9. 2010 n. 37046). La quale fattispecie, nel caso
in esame, assume maggiore radicalità giacché risulta che l’imputato
fosse difeso non da difensore di fiducia bensì da difensore di ufficio.
2.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Bologna.

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Bologna.

Così deliberato il giorno 17.10.2013

contenimento del prezzo stabilito; vizio di motivazione e violazione di

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