Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4495 del 19/09/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4495 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

01443P1124~2k-

sul ricorso proposto da:
MOSAMH FARM N. IL 13/08/1993
avverso la sentenza n. 2768/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Verona, giudice monocratico, con sentenza resa ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta delle parti, la
pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, relativo alla detenzione
di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio

nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Considerato in diritto

1.11 motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La stessa emerge
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina, mediante riferimento agli atti d’indagine, di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C.P.P. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte
secondo il quale “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con
la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455).

2. Deve considerarsi, tuttavia, che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del
12 febbraio 2014, viene in rilievo la disciplina in materia di sostanze stupefacenti
prevista dal DPR 309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I.
21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV
dell’art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di
reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria d’incostituzionalità stabiliva un
più grave trattamento sanzionatorio, compreso tra un minimo di sei ed un massimo
di venti anni di reclusione, oltre la multa.

3.Nella specie si tratta di più episodi, di cui solo quello meno grave, concernente
hashish, è coinvolto, quanto alla determinazione della pena, dalla dichiarazione
d’incostituzionalità e dalla nuova disciplina che ne è conseguita.

di motivazione in relazione alla omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento

4.0ccorre, pertanto, verificare se l’aumento per continuazione sia stato determinato
in misura congrua rispetto all’assetto normativo attualmente previsto per le droghe
leggere.

5. Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha irrogato un’unica pena, senza tener
distinti i due tipi di sostanza stupefacente e, quindi, senza considerare la c. d.

6.

Ne consegue che il giudice del merito, nel quantificare la pena ha

necessariamente tenuto conto, anche con riferimento alla condotta relativa alla
detenzione di droga leggera, del trattamento sanzionatorio superato dallo ius
superveniens.

7. S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo il punto relativo alla determinazione del trattamento
sanzionatorio l’intero patto.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma il 19/9/2014.

continuazione interna.

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