Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44941 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44941 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAROBENE GIUSEPPE N. IL 10/02/1981
avverso la sentenza n. 5887/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kt iyucu “In mi t thist.ta,
che ha concluso per ‘ut c :
r

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

In fatto e in diritto
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte territoriale, in riforma della sentenza di condanna
pronunciata all’esito del giudizio di primo grado nei confronti di Carobene Giuseppe per vari reati
di frode assicurativa in pregiudizio della soc. Fondiaria, ha dichiarato la prescrizione dei reati,
confermando però le statuizioni per spese e danni a favore della predetta società, costituitasi parte
civile.
2.Ricorre il Carobene, deducendo il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606 co 1 lett,. b)
c.p.p., in relazione all’art. 122 c.p., con riguardo alla mancata dichiarazione di improcedibilità
dell’azione penale per difetto di valida querela, e il difetto di motivazione sul punto.
2.1.La difesa deduce, in particolare, che la procura speciale conferita dalla Fondiaria Assicurazioni
al presentatore della querela, era priva del riferimento a fatti specifici, come riconosce la stessa
Corte territoriale, che parla di procura “preventiva.” Il fatto che la querela fosse stata proposta per
fatti rispetto ai quali l’iniziativa del procuratore rientrava ontologicamente nell’area delle attività e
dell’oggetto sociale della Fondiaria, come si legge nella sentenza impugnata, non varrebbe poi a
escludere la nullità della procura, non essendo in nessun caso sufficiente un generico mandato a
proporre la querela (in ricorso sono citate Cass. nr. 4753/2012, e nr. 24754/2010).
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.11 principio della necessaria specificità del mandato a proporre la querela, non vale infatti in
modo indiscriminato nei rapporti tra gli enti giuridici e i loro rappresentanti legali, che devono
ritenersi abilitati ad esercitare autonomamente il diritto di querela nell’ambito dei poteri statutari
loro conferiti per la tutela degli interessi dell’ente (cfr. Cass. Sez. 5,
Sentenza n.46806de111/07/2005 dove l’affermazione che sussiste la legittimazione
dell’amministratore delegato di una società di capitali – al quale sia conferita dallo statuto la legale
rappresentanza della società e la facoltà di promuovere le istanze giudiziarie utili per il
raggiungimento degli scopi sociali – all’esercizio del diritto di querela, considerato che la
presentazione di una querela costituisce certamente atto funzionale al raggiungimento degli scopi
della società e che essa rientra tra i compiti del legale rappresentante della società senza necessità
di specifico ed apposito mandato, in quanto gli amministratori che hanno la rappresentanza di una
società di capitali possono, ai sensi dell’art. 2384 cod. civ., compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo, con la
conseguenza che è rilevante, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite al legale
rappresentante di una società di capitali).
1.2. Non c’è dubbio poi che sia interesse eminente di una società di assicurazioni la repressione
delle frodi assicurative, e tanto basta, in ragione dell’oggetto della querela, per ritenere la validità
della procura “preventiva” rilasciata nella specie al suo autore.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
n Roma, nella camera di consiglio, il 4.10.2013
Così dec.
sidente
Il c si lier rflatore

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