Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4494 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4494 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FADIL MOKHTAR N. IL 20/08/1984
avverso la sentenza n. 2845/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in ragione della ritenuta duplicità di reati e della
conseguente applicazione dell’aumento per continuazione, pur in presenza di detenzione di

– ritenuto che la censura si risolve in una proposta rilettura delle risultanze istruttorie, non
consentita in sede di legittimità a fronte di congrua motivazione riguardo alle ragioni
(differente qualità della sostanza e di modalità di conservazione della stessa) poste a
fondamento della duplice contestazione;
– che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-9-2014.

un’unica sostanza (cocaina), presso l’abitazione e nel furgone dell’imputato;

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