Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44939 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44939 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARAVOLO GIOVANNI N. IL 24/07/1996
avverso la sentenza n. 2050/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (ki
•4141,A.4.

che ha concluso per i t

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
Ha proposto ricorso per cassazione Maravolo Giovanni, avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna dell’1.3.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal
gup del Tribunale di Ravenna il 16.7.2008, per vari delitti di rapina, unificati per continuazione
anche con altro analogo fatto già giudicato con sentenza della Corte di Appello di Bologna del
18.10.2005, ritenuto più grave, e per varie contrawenzioni in materia di armi, dichiarò la
prescrizione delle contravvenzioni e ridusse la pena complessivamente riferibile agli altri reati.
Deduce il ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv c.p.(art. 606 lett. b), in ragione della
determinazione della pena base con riferimento ad un reato oggetto di altro procedimento penale, e
l’erronea applicazione dell’art. 133 c.p. con riferimento alla mancata detrazione, dal computo della
pena, della parte riferibile ai reati dichiarati prescritti.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sulla prima questione, non si comprende da quale fonte normativa il ricorrente tragga la conclusione
del dedotto limite all’individuazione del reato più grave in caso di riconoscimento del vincolo della
continuazione tra fatti oggetto di procedimenti diversi; riguardo al secondo motivo, basta rilevare
che la Corte di merito ha applicato la pena base e gli aumenti di pena per continuazione
esclusivamente per i delitti di rapina, non solo senza in alcun modo tener conto della
contravvenzione di cui all’art. 4 L. 110/1975, ma riducendo la pena complessiva per i delitti.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci in Roma, nella camera di consiglio, il 4.10.2013.

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