Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44938 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44938 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO GIAMPAOLO N. IL 05/04/1971
avverso la sentenza n. 1856/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale ip persona del Dott.
Aki.*Ar’ atmche ha concluso per A
(shi,

N

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

In fatto e in diritto
letta la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 30.6.2010, che dichiarò l’inammissibilità
dell’appello proposto da Romano Giampaolo avverso la sentenza di condanna pronunciata nei
suoi confronti dal locale Tribunale il 24.3.2009 per i reati di ricettazione e falso, ritenendo tardiva
l’impugnazione ;
letto il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell’imputato, che lamenta il vizio di
violazione di legge del provvedimento in relazione al DL 39/2009, che avrebbe sospeso fino al
31.12.2009 i termini processuali per tutti i soggetti residenti nelle zone terremotate dell’aquilano
ritenuto che in effetti l’art. 5 co 3 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di
conversione 24 giugno 2009, n. 77 dispose la sospensione dei termini anche per i procedimenti
penalia partire dal 6.4.2009 e fino al 31.7.2012;
ritenuto che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado fu notificato al ricorrente il
7.4.209, cioè nell’ambito temporale del periodo di sospensione (decorrente dal 6.4.2009) e che il
Romano risiedeva all’epoca in uno dei comuni colpiti dal sisma, quello di Scurcola Marsicana,
conseguendone che l’atto di appello, depositato il 14.10.2009, deve ritenersi tempestivo, a dispetto
dell’erronea indicazione in ricorso del periodo di sospensione, dal momento che alla sospensione
“eccezionale” dei termini deve aggiungersi quella ordinariamente prevista durante il periodo
feriale;
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per
il giudizio.
Così deciso in Roma, il 4.10.2013

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