Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44936 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44936 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL BOSCO MARCO N. IL 06/10/1965
avverso l’ordinanza n. 49/2011 GIP TRIBUNALE di ALBA, del
28/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D Y1/4″
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con istanza depositata il 25.9.2011 il difensore del condannato Del
Bosco Mario chiedeva: di dichiarare non esecutiva, per omessa
notificazione dell’estratto contumaciale, la sentenza della Corte di appello
di Genova del 23.10.2010 di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di
reclusione per il reato previsto dall’art.648 cod.pen.; di essere rimesso
nei termini per impugnare ai sensi dell’art.175 cod.proc.pen.; di

sentenza della Corte di appello Genova e quelli giudicati con le sentenze
emesse dal Tribunale di Alba in data 12.3.2008, 4.5.2009 e 14.10.2002.
Con ordinanza del 28.11.2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Alba , in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le
richieste di Del Bosco Mario.
Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso per
cassazione formulando le seguenti censure:1) sebbene al momento della
notificazione dell’estratto contumaciale Bosco Mario si trovasse
ristretto per altra causa, l’avvenuta elezione di domicilio effettuata dal
ricorrente presso la propria residenza non esonerava l’ufficiale
notificatore dall’obbligo di procedere ai sensi degli artt.157 cod.proc.pen.
e 59 disp.att. cod.proc.pen.,effettuando un secondo accesso; 2) l’estratto
della sentenza contumaciale doveva essere notificato presso il nuovo
difensore di fiducia successivamente nominato avv.Nicola Feo, mentre
esso è stata notificato presso il precedente difensore avv.Eugenio
Donato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo stato di detenzione
per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all’elezione di domicilio,
non impone, se l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza
da parte dell’interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il
luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente
dichiarato od eletto. (Sez. 2, n. 32588 del 03/06/2010, Dominghi, Rv.
247980).
2.La previsione contenuta nell’art.161 comma 4 cod.proc.pen.
secondo cui, in caso di impossibilità della notificazione presso il domicilio

riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la

dichiarato o eletto, essa viene effettuata mediante consegna al difensore,
ha propriamente la finalità di derogare alla procedura ordinaria di
notificazione, prevista dagli artt.157 cod.proc.pen. e 59
disp.att.cod.proc.pen. in riferimento all’ipotesi opposta in cui non sia
intervenuta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio.
2.Dalla intestazione della sentenza della Corte di appello di Genova
del 20.10.2010 risulta che Del Bosco Roberto era assistito

solo avv.Nicola Feo ( né il ricorso documenta che la seconda nomina
fiduciaria sia stata accompagnata dalla revoca della precedente ).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qualora l’imputato
sia assistito da due difensori di fiducia, la notificazione dell’estratto
contumaciale della sentenza ai sensi dell’art.161, comma 4 cod. proc.
pen. è validamente eseguita alternativamente presso l’uno o l’altro dei
difensori, non sussistendo un diritto dell’interessato ad una duplice
notificazione dell’unico atto. (Sez. 3, n. 4552 del 27/11/2001 – dep.
06/02/2002, Di Lucente e altri, Rv. 220939; conformi le successive
massime).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 18.9.2013.

congiuntamente dagli avvocati Eugenio Donati e Nicola Feo, e non dal

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