Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44932 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44932 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMBERIATI VINCENZO N. IL 11/04/1957
avverso l’ordinanza n. 289/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23.5.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il
reclamo proposto nell’interesse di COMBERIATI Vincenzo avverso il silenzio-diniego opposto dal
Ministro della Giustizia alla richiesta di revoca anticipata del decreto in data 25.2.2013, con il
quale era stata disposta la proroga biennale del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41bis Ord. Pen. per la persistenza dei suoi presupposti applicativi.

puntualmente esaminate e disattese nel provvedimento in data 8.10.2013, reiettivo del
reclamo avverso il decreto di proroga menzionato.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’interessato, deducendo l’illogicità
della motivazione che aveva negato il carattere di novità delle sentenze di assoluzione (dai
reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di truffa) e del provvedimento di
dissequestro di un bene immobile in sede di procedimento di prevenzione.
3.

In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa

sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606,
comma 3, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Premessa l’impugnabilità mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il suo
carattere di rimedio generale a garanzia dei diritti dei detenuti, del rigetto (nel caso di specie
mediante silenzio-diniego) della richiesta di revoca anticipata del regime detentivo differenziato
previsto dall’art. 41-bis Ord. Pen., benché con la novella introdotta dalla legge n. 94 del 2009
non sia più prevista la possibilità di una revisione, neanche per sopravvenienze, di detto
provvedimento (Corte cost. n. 190 del 2010), l’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è
segnato dal comma 2-sexies dell’art. 41-bis citato, a norma del quale il Procuratore Generale
presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della
sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per violazione di
legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso
che il controllo, affidato al giudice di legittimità, è esteso, oltre che all’inosservanza di
disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale
vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente
o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito per
ritenere giustificato il provvedimento adottato (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,
dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep.
1

Osservava il Tribunale che tutte le doglianze espresse dall’interessato erano già state

30/03/2004, Criaco e altro, Rv. 229305; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008,
Ivanov, Rv. 239692).
3.

Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta

interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della
sussistenza dei presupposti giustificativi del regime differenziato, che ha ritenuto confermati,
non risultando in alcun modo ridimensionata la posizione rivestita dall’istante di esponente di
rilievo dell’associazione alla stregua di circostanze (sentenze di assoluzione e dissequestro di

sopravvenuti, erano già state oggetto di apprezzamento da parte dei Giudici che avevano
respinto il reclamo avverso il decreto di proroga biennale del regime di cui all’art. 41-bis con
ordinanza dell’8.10.2013, confermata da questa Corte con sentenza Sez. 1, n. 31294 del
30.5.2014.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge,
come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché in conformità a logica
argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente,
solo formalmente sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente con riguardo a
profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escluderne la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di somma di denaro che appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

immobile; revoca della sorveglianza speciale), che, lungi dal costituire elementi di novità

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