Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44931 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44931 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABIANO FRANCESCO N. IL 18/10/1956
avverso l’ordinanza n. 4804/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
REGGIO CALABRIA, del 09/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seigite le conclusioni del PG4géett. t ,,Lz_ tl.,,,

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.1.2013 il Magistrato di sorveglianza di Reggio
Calabria, ritenendo la sussistenza del pericolo di reiterazione di nuovi
delitti, rigettava l’istanza del detenuto Fabiano Francesco che, ai sensi
dell’art.1 legge n.199 del 2010, aveva chiesto l’esecuzione presso il
domicilio della pena di mesi dieci di reclusione irrogata con sentenza di
condanna per il reato previsto dagli artt.99 e 570 cod.pen..

di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, formulando i
seguenti motivi: il richiamo all’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di
Venezia che ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare e
affidamento in prova è inconferente; la presenza di carichi pendenti non
costituisce condizioni ostativa alla concessione della misura della
detenzione domiciliare; il condannato è padre di due bambini minori ed è
concretamente impegnato in attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto la sussistenza del concreto
pericolo che il condannato possa commettere ulteriori reati, costituente
causa ostativa alla esecuzione della pena presso il domicilio a norma
dell’art.1 comma 2 lett.d) legge n.199 del 2010, sulla base delle seguenti
considerazioni: ha legittimamente richiamato le valutazioni negative
contenute nei provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di rigetto delle
istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione
domiciliare; ha fatto riferimento non solo ai procedimenti pendenti ma
anche ai ” reati commessi” ( il certificato penale reca iscrizioni di
condanne per rapina, danneggiamento, calunnia ed altro); ha evidenziato
la mancanza di “valide risorse di reinserimento lavorativo”, circostanza
ugualmente apprezzata dal Magistrato di sorveglianza quale indice di
concreto pericolo di recida,con particolare riferimento ai reati contro il
patrimonio.
Le argomentazioni svolte dal giudice di merito non contengono vizi
logici e sono incensurabili nel merito.

i

Avverso l’ordinanza il difensore del condannato ricorre per violazione

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 18.9.2013.

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