Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44927 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 44927 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO FRANCESCO N. IL 21/06/1956
avverso l’ordinanza n, 15/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 13/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/te le conclusioni del PG Dott. Cz,(A.,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/09/2013

1. Con ordinanza del 13 novembre 2012 la Corte di assise di
appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento delle relative
istanze avanzate con le forme dell’incidente d’esecuzione da Greco
Francesco, per il riconoscimento: A) di un unico cumulo per tutti i
reati per i quali l’istante aveva riportato condanna definitiva ed, in
subordine, l’inclusione della condanna di cui al punto 2 del cumulo
B) (in realtà sentenza n. 1B) nel primo cumulo, B) dell’inizio della
espiazione della pena a far data dal 22.8.2001, accoglieva sia la
domanda subordinata, sia quella relativa al decorso della espiazione
sanzionatoria.
1.2 A sostegno della decisione il G.E. richiamava le regole
giurisprudenziali in ordine alla necessità di procedere alla
formulazione di cumuli distinti in relazione a pene espiate ed
espiande e per questo inseriva nel primo cumulo, tra le due sentenza
del secondo cumulo, quella che, in applicazione delle regole dette,
per la data di commissione, doveva di necessità essere inserita come
innanzi. Quanto invece alla decorrenza della espiazione pena, sulla
base della documentazione acquisita, in particolare i provvedimenti
di cumulo anzidetti, la fissava al 22.8.2001.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Greco,
personalmente, sviluppando un unico, articolato motivo di
impugnazione con il quale denuncia difetto di motivazione e
violazione degli artt. 78 co. 2, 80 e 174 co. 2c.p..
Censura in particolare il ricorrente, in primo luogo, quella che
assume essere una motivazione criptica ed insufficiente,
contestando poi la legittimità dei due cumuli per l’esecuzione delle
pene relative alle dieci condanne subite, duplicità generatrice di un
illegittimo aumento della pena eseguibile ai suoi danni. A tale
ultimo proposito sottolinea il ricorrente che alla data di
commissione dell’ultimo reato cumulabile, nessuna delle pene
inflitte per gli altri reati era stata espiata, posto che le relative
condanne sono passate in giudicato successivamente al 20.2.2002
(data di consumazione dell’ultimo reato cumulato). Censurava
inoltre il ricorrente il mal governo da parte del giudice
dell’esecuzione dei principi in materia di indulto in riferimento al
conteggio della pena indultabile in costanza di cumulo delle pene da
eseguire, richiamando a sostegno della tesi difensiva Cass., sez. un.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
3.1 Osserva preliminarmente la Corte che la ratio della previsione
di cui all’art. 78 c.p., comma 1, n. 1 (la regola del comma
successivo, giova sottolinearlo perché oggetto essa di rilievi
difensivi, è nulla più che una puntualizzazione della complessa
disciplina del primo comma) sta, pacificamente, nell’esigenza di
temperare l’automatismo repressivo proprio del sistema del cumulo
materiale in vista delle esigenze rieducative e trattamentali (così già
sez. 1, 22/3/1982, Latinucci, riv. n. 155234), con la conseguenza
che i criteri degli artt. 78 e 80 cod. pen. impongono di fare
riferimento, nelle operazioni di riduzione del cumulo, alla pena
concretamente eseguibile o espiata, solo per essa operando dette
esigenze (Sez. U., ordinanza n. 4 del 31/03/1962, Monticciolo).
L’espiato e quanto eventualmente sofferto in custodia cautelare per
taluni dei reati compresi nel cumulo incidono sulla pena
concretamente eseguibile ed è perciò principio consolidato che
vadano detratti dalla pena determinata dopo la formazione del
cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 c.p. (tra le tante: Sez. 1, n.
26270 del 23/04/2004 Di Bella; Sez. 1, n. 40796 del 26/09/2007,
Belcastro, Rv. 238044, citata dalla difesa, e da ultimo Cass., sez. I,
14.12.2010, n. 45607, rv. 249429).
D’altronde i presupposti del concorso di pene si determinano con
riguardo alla commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai
vari periodi di carcerazione e alle varie cause estintive, a nulla
rilevando che talune delle pene concorrenti siano state espiate in
anticipo rispetto alle altre. Non è pertanto corretto, in altri termini,
escludere dal cumulo le pene espiate in anticipo rispetto alle altre,
prima dell’effettuazione del cumulo, perchè anche quelle in esame
sono disposizioni di diritto penale sostanziale (Sez. U, n. 45583 del
25/10/2007, Volpe) e la posizione del condannato non può essere
influenzata da eventi casuali, quali le diverse date di irrevocabilità o
di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nella effettuazione
del cumulo da parte del pubblico ministero (tra le numerose altre:
Cass. Sez. 1, 25/5/1991, Giunta; Sez. 1, 1/6/1990, Peluso).
Siffatti criteri sono, è vero, riferibili soltanto alle pene inflitte per
reati commessi prima dell’inizio della detenzione (Cass., Sez. 1,

36837/2010 ed assumendo che la detrazione della pena condonata
avrebbe dovuto essere eseguita all’esito dell’applicazione del
principio regolatore di cui all’art. 78 c.p..

2/30.3.1990, Santamaria; 8.10/2.12.1992, Tartaglia;30.9/2.11.1993,
Cozzani; 12.10/18.11.1998, Monopoli; 2.3/27.4.2004, Colatigli;
23.4/10.6.2004, Di Bella), sicché quando durante l’espiazione di una
determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata
interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre
procedere a cumuli parziali, ciascuno comprendente le pene inflitte
per i reati commessi sino all’inizio di ogni nuovo periodo di
detenzione, tanto imponendo la regola dell’art. 657 c.p.p., comma 4,
che dà forma normativa al principio che nessuna pena può essere
imputata o scontata prima che il reato sia stato commesso.
Nel caso in esame, conclusivamente, i principi all’inizio richiamati
impongono che il cumulo sia effettuato: comprendendo in esso le
pene, eseguite o eseguibili, inflitte per i reati commessi sino alla
data del reato cui si riferisce la pena da porre in esecuzione (non
importa se interamente o soltanto parzialmente ancora da espiare);
applicando quindi il criterio moderatore dell’art. 78 c.p., comma 1,
n. 1; detraendo dal risultato così ottenuto il presofferto, perchè esso
indubitabilmente incide sulla pena “effettivamente” da scontare
(Sez. 1, Sentenza n. 4940 del 12/10/1998 Monopoli; Cass., sez. I,
14.12.2010, n. 45607, cit.).
La Corte d’appello, per quanto emerge dagli atti a disposizione del
Collegio si è attenuto a tali criteri ed ha altresì correttamente
escluso dal cumulo giuridico, le pene condonate.
Nel determinare, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., la pena da
eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di
pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, a
norma degli artt. 78 e 80 cod. pen., deve infatti dapprima scorporare
dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in
quanto non più concretamente eseguibili per l’intervento della causa
estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del
cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale
del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza
possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono,
le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento,
dapprima fruendo dell’applicazione del criterio moderatore di cui
all’art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo
giuridico (Cass., Sez. I, 13/11/2007, n. 46279; Cass., Sez. feriale
Sent., 29/07/2008, n. 32955; Cass., Sez. I Sent., 06/03/2008, n.
12709; Cass., Sez. 1, 21/03/2006, n. 12370).
3.2 11 ricorso in esame pone altresì specificamente la questione

P. T. M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 18 settembre 2013
11 Pres . c0t5e,.Il cons. est.

relativa alla operatività della regola di cui all’art. 78 c.p. nella
ipotesi di successione di plurimi titoli esecutivi, ipotesi disciplinata
attraverso il raccordo dei dettati degli artt. 78 ed 80 c.p., al fine di
evitare che l’applicazione del tetto massimo di detenzione di cui
all’art. 78 c.p. in modo abnorme assicuri al colpevole una
inaccettabile impunità per i delitti commessi in epoca successiva.
Di qui la necessità di limitare il concorso di pene solo a quelle non
ancora espiate al momento in cui sono commessi i reati ai quali
ciascuna delle rimanenti pene si riferisce.
Insegna questa corte: In presenza di una pluralità di condanne
inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è
consentito procedere a un unico cumulo di pene concorrenti e
detrarre poi da esso il complesso di detenzioni imputabili a custodia
cautelare e delle liberazioni anticipate concesse, qualora i periodi di
detenzione preventiva e le liberazioni anticipate si riferiscano a
condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della
detenzione o della liberazione anticipata e dopo di esse. In tale
ipotesi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali
con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che
devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui
cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui
all’art. 78 cod. pen., il quale non va applicato in modo unitario e alla
fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell’inizio
della detenzione (Cass., Sez. I, 23/04/2010, n. 17148; Cass., Sez. I,
29/03/2011, n. 15806; Cass., Sez. I, 18/06/2004, n. 31214; Cass.,
Sez. I, 02/03/2004, n. 19540, e da ultimo Cass., Sez. 1, 26.4.2012,
N. 40252).
Di qui la coerenza logica e la correttezza giuridica del
provvedimento impugnato il quale, tenendo conto della data di
espiazione della pena definitiva, posta al 22.8.2001, ha escluso dal
cumulo unitario la condanna relativa al reato commesso il
20.2.2002

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA