Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44925 del 17/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44925 Anno 2015
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENNARO GIACINTO N. IL 28/03/1983
avverso l’ordinanza n. 6511/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 14.3.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo
rigettava le istanze di affidamento in prova in casi particolari ex artt. 90-94 D.P.R. n. 309/90,
di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P., di semilibertà e di detenzione
domiciliare avanzate da GENNARO Giacinto, il quale doveva espiare la pena residua di due anni
e quattro mesi di reclusione in forza di sentenza emessa dal G.U.P. di Palermo il 19.2.2013 per

siciliano il 27.7.2012.
Rilevava il Collegio che ostavano alla formulazione di una prognosi favorevole: la grave
e recente recidiva (nel 2012) in cui il detenuto era ricaduto immediatamente dopo aver
esaurito il percorso di recupero effettuato (nel 2011), che, pertanto, si era sostanziato nel
fallimento della prova terapeutica esperita; l’insufficiente grado rilevato nel processo di
maturazione personale del condannato, con specifico riguardo al suo vissuto delinquenziale e di
dipendenza.
Del resto, tali conclusioni si ponevano in linea con quelle espresse dall’équipe del
carcere che, nel documento di sintesi elaborato, non aveva formulato alcuna ipotesi
progettuale esterna in favore del detenuto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite
del difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto il Tribunale, in
considerazione non già dei precedenti, sia pure specifici, annoverati dal ricorrente, ma,
piuttosto, dei recenti risultati della osservazione della sua personalità condotta in istituto,
tenuto conto della cessazione dello stato di tossicodipendenza da eroina e alla luce della
compatibilità del trattamento terapeutico alternativo, avrebbe ben potuto ritenere le misure
alternative richieste utili a contribuire alla rieducazione del reo, assicurando, al contempo, le
esigenze di prevenzione in funzione del rischio di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato principalmente su motivi non consentiti in questa sede, perché
articolati sul piano del merito.
2.

Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere

l’applicabilità delle tre misure alternative richieste, con un discorso giustificativo privo di
mende, correttamente incentrato sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione, onde
verificare il consolidamento della verbalizzata motivazione al cambiamento del detenuto, alla
luce sia della constatata inefficacia, per successiva recidivanza, del percorso riabilitativo
terapeutico in precedenza effettuato, sia della mancata formulazione di un’ipotesi progettuale
esterna in favore del detenuto da parte dell’équipe del carcere.

1

i reati di concorso in rapina aggravata e porto illegale di coltello, commessi nel capoluogo

E’ logicamente implicito che la ravvisata necessità di un ulteriore periodo di
osservazione intramuraria riguardi tutte le misure alternative richieste.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00, ai sensi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’ art. 616 c.p.p..

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