Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4492 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4492 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMATO LUIGI N. IL 27/05/1983
avverso la sentenza n. 94/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la
pena inflitta, confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto
l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 189 c. 1, 6, 7 C.d.S.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di
legge. Osservava che il delitto contestato non sussisteva in ragione dell’avvenuta prestazione
– ritenuta la manifesta infondatezza della censura, poiché la sentenza dà conto dell’irrilevanza
della dedotta circostanza in ragione delle modalità di condotta dell’imputato, il quale risulta
essersi dato alla fuga senza accertarsi del soccorso offerto da altri alla vittima;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/9/2014
Il Co sigliere estensore
Il Presidente
del necessario soccorso da parte di altre persone, come risultava dalle deposizioni testimoniali;