Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44917 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44917 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
n. il 18 maggio 1949

Romeo Francesca

avverso
la sentenza 21 febbraio 2012

Tribunale di Palmi;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Nicola Lettieri, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende;

Data Udienza: 18/09/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 21 febbraio 2012, depositata in cancelleria
il 20 aprile 2012, il Tribunale di Palmi dichiarava Romeo Francesca colpevole del
reato a lei ascritto (art. 650 cod. pen.) condannandola alla pena di € 100,00 di
multa.

meo Francesca non ottemperava, nel termine di giorni trenta, all’ordinanza sindacale 25 maggio 2008 che le imponeva di provvedere alla bonifica delle parti dell’immobile di sua proprietà sito in Gioia Tauro in via Tripodi.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Francesco Sofia, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Romeo Francesca chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
Il giudice ha ritenuto superflua l’escussione del teste arch. Mezzatesta, il quale
avrebbe confermato quanto già risultante dalla documentazione prodotta, vale a
dire che l’immobile per cui è causa era appartenuta alla madre defunta della prevenuta. Il giudice non ha inteso provare, nonostante le censure difensive, chi fosse
stato l’effettivo proprietario dell’immobile non avendo preso in considerazione che
potesse appartenere a soggetto diverso dalla prevenuta.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Le doglianze difensive costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di
fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata
ovvero in travisamento della prova, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché
in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Giurisprudenza consolidata: Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio
1996, n. 930, rv. 203428; Sez. 1, 6 maggio 1998, n. 5285, rv. 210543; Sez. 5, 31
gennaio 2000, n. 1004, rv. 215745; Sez. 5, ord. 14 aprile 2006, n. 13648, rv.

Pubblica udienza:

18 settembre 2013

Romeo Francesca

RG:

43229/12,

RU: 12;

2

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, Ro-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

233381). Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e
con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula
giurisprudenziale ricorrente (Cass., Sez. 4, 28 settembre 2004, n. 47891, rv.
230568; Sez. 5, 30 novembre 999, n. 1004, rv. 215745; Sez. 2, 21 dicembre

Il giudice del merito, con argomentazioni esaustive, compiute e prive di vizi logici e giuridici, ha affrontato tutte le tematiche agitate in giudizio e proposte nel
gravame di appello esprimendo valutazioni pertinenti oltre che connesse a uno
scrutinio analitico del compendio di prova resosi disponibile in giudizio di cui ha dato, nella parte motivazionale, sufficiente contezza. In particolare, il giudice evidenzia che la ricorrente non solo non contesta di essere la proprietaria, ma si limita a
meramente ipotizzare che l’immobile in questione non sia suo senza in realtà dimostrare, cartolarmente, che sia di proprietà di altri (situazione peraltro agevole trattandosi di bene registrato) omettendo persino di indicare, in via concreta, a chi lo
stesso possa appartenere; non è chi non veda come tale reticenza sia del tutto insoddisfacente ai fini sgravatori della respOnsabilità, posta l’ineludibile constatazione
che il bene in questione, già di proprietà della madre defunta, fa quantomeno scattare la legittima presunzione che l’immobile sia stato ereditato dalla prevenuta medesima, in quanto figlia. Peraltro è appena il caso di osservare che, nell’ipotesi in
cui avesse ritenuto effettivamente di non essere destinataria dell’ordinanza sindacale detta, avrebbe dovuto impugnarla nelle sedi incompetenti e non limitarsi a ignorarne il contenuto e non certo farla scadere
La Romeo lamenta inoltre che il mancato esame dell’arch. Mezzatesta (citato
ma non comparso per impedimento, poi rinunciato) ha impedito l’accertamento del
proprio assunto, dimenticando che il teste in questione era stato citato dal Pubblico
Ministero e che il capitolato su cui doveva essere escusso verteva solo sulla conferma della prospettazione di accusa.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Pubblica udienza: 18

settembre 2013 –

Romeo Francesca — RG: 43229/12, RU: 12;

3

1993, n. 2436, rv. 196955).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa
delle Ammende.

Il onsigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 settembre 2013

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