Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44910 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44910 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Tuccillo Domenico, nato ad Acerra il 09/12/1981

avverso l’ordinanza del 06/06/2013 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità della ordinanza
impugnata;
udito per l’indagato l’avv. Dario Vannetiello, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di
rinvio a seguito della precedente pronuncia di annullamento adottata da questa
Corte il 24/04/2013, confermava il provvedimento del 31/10/2012 con il quale il

Data Udienza: 30/10/2013

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città aveva disposto nei
confronti di Domenico Tuccillo l’applicazione della misura della custodia cautelare
in carcere in relazione ai delitti di estorsione, violenza privata e lesioni personali,
tutti aggravati a norma dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge
n. 203 del 1991.
Rilevava il Tribunale come, ferme le altre statuizioni contenute nella prima
ordinanza di conferma del provvedimento genetico della misura cautelare considerato che l’annullamento della Cassazione aveva riguardato

criteri di proporzione ed adeguatezza, non essendo più operante la presunzione
iuris et de iure in precedenza prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in
relazione ai delitti aggravati a mente del citato art. 7, giusta gli effetti della
sentenza della Consulta n. 57 del 2013, dichiarativa di illegittimità costituzionale
della norma processuale – la conferma dovesse essere ribadita in relazione alla
posizione del Tuccillo, sussistendo in concreto una serie di elementi fattuali che
giustificavano l’applicazione della misura coercitiva più rigorosa.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Tuccillo, con atto sottoscritto
dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.
292, comma 2, lett. c), e 309, comma 9, cod. proc. pen., ed il vizio di
motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere il
Tribunale di Napoli omesso di valutare l’eccezione di nullità, formulata dalla
difesa, dell’ordinanza di applicazione originaria della misura cautelare per
mancata esposizione delle esigenze cautelari, questione dal Collegio
erroneamente reputata ‘coperta’ dalla precedente decisione della Cassazione.
Con memoria depositata il 14/10/2013 il difensore del Tuccillo, formulando un
motivo nuovo, è tornato a ribadire che la nullità era senz’altro rilevabile dal
Tribunale anche in sede di rinvio, in quanto invalidità rilevabile d’ufficio.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo
il quale, anche in materia di giudizio cautelare, come nel giudizio di merito, il
giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di
cassazione e deve limitarsi, nell’indagine che gli è devoluta, ad esaminare

il

“punto” della decisione oggetto di annullamento, con divieto di estendere
l’indagine a vizi di nullità non riscontrati dalla Corte, salva la sopravvenienza di
nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (così
Sez. 2, n. 15757 del 01/04/2011, Crea, Rv. 249939; Sez. 4, n. 1733 del
14/03/2000, P.G. in proc. Skeya, Rv. 216480).

2

esclusivamente la necessità di motivare la scelta della misura con riferimento ai

Alla luce di tale regula iuris va escluso che il Tribunale del riesame di Napoli sia
incorso in alcuna violazione di legge nel momento in cui, con motivazione
congrua ed esente da vizi di manifesta di legittimità, ha chiarito come, in sede di
rinvio, non potesse essere esaminata la questione di nullità dell’originario
provvedimento applicativo della misura cautelare che la difesa dell’indagato non
aveva dedotto con il precedente ricorso per cassazione (avverso la prima
ordinanza di conferma emessa dal Collegio ex art. 309 cod. proc. pen.), né era
stata altrimenti rilevata dalla Cassazione con la sentenza di annullamento con la

scelta della misura applicata, non potendo più trovare applicazione, per effetto
della già richiamata sentenza della Corte di cassazione, il criterio della
presunzione assoluta fissato – per i delitti aggravati ai sensi del citato art. 7 dall’art. 275, comma 3, del codice di rito: ragioni che sono state compiutamente
illustrate dal Tribunale di Napoli con determinazioni che, sul punto, non sono
state gravate con il ricorso portate all’odierna attenzione di questa Corte.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla
legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/10/2013

quale al giudice di rinvio era stato solamente richiesto di motivare le ragioni della

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