Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4491 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4491 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IQBAL MUHAMMAD N. IL 12/01/1958
avverso la sentenza n. 10154/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, rideterminava la pena inflitta all’imputato per il reato di cui agli artt. 74 e 73 DPR
309/1990;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di
legge e vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio, denunciando la totale
– ritenuta la manifesta infondatezza della censura, poiché la determinazione della pena muove
dal minimo edittale previsto per il reato più grave, con l’aggiunta di un minimo aumento per
continuazione;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/9/2014
o
Il Cu
sigliere estensore
mancanza di motivazione;