Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4491 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4491 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISCUOLO GIOVANNI N. IL 01/09/1957
avverso l’ordinanza n. 411/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2012, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
rigettato il reclamo proposto da Criscuolo Giovanni, in atto detenuto presso la
Casa circondariale di Napoli Poggioreale, avverso l’ordinanza del 21 dicembre
2011 del Magistrato di sorveglianza di Napoli, che aveva negato allo stesso il
beneficio della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 5 marzo al 5
organizzata in ragione della sua concorrente posizione di giudicabile, sottoposto
a custodia cautelare in carcere con ordinanza del 22 giugno 2011 del G.i.p. del
Tribunale di Napoli, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato
ex art. 7 legge n. 203 del 1991, e ritenuta la mancanza del requisito della
concreta e consapevole partecipazione del medesimo all’opera di rieducazione.
2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto personalmente ricorso
per cassazione, rappresentando la propria corretta condotta carceraria, la
positiva valutazione del successivo semestre da parte di altro Magistrato e il non
ancora intervento accertamento della sua colpevolezza per il reato per il quale
era stato sottoposto alla misura custodiale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.
Il Tribunale, nel verificare la sussistenza delle condizioni per la
concessione del beneficio della liberazione anticipata, ha correttamente valutato
la condotta del richiedente e ha legittimamente e logicamente ritenuto il fatto di
reato sub iudice,
documentato in atti, dimostrativo della perduranza dei
collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, sintomatico della sua
mancata adesione al percorso rieducativo e preclusivo della valutazione
di
meritevolezza del beneficio.
Le censure opposte dal ricorrente prospettano, in termini generici, la diversa
valutazione della sua condotta per il successivo semestre con altro
provvedimento, neppure allegato, e richiedono, senza correlarsi alle emergenze
documentali utilizzate, una diversa valutazione nel merito dei dati fattuali, non
consentita in sede di legittimità.
2
settembre 2011, ritenuta l’attualità dei suoi collegamenti con la criminalità
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle