Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44909 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44909 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze

nel procedimento a carico di
Elmezleni Mouz, nato in Tunisia il 04/03/1984

avverso la sentenza del 26/02/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Riello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 30/10/2013

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa disponeva l’applicazione della pena di anni uno mesi otto di
reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma
5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e b) dell’imputazione), contestati come
commessi a Pisa il 08/08/2012 unificati sotto il vincolo della continuazione,
rilevando come fossero corrette tanto la qualificazione giuridica dei fatti, quanto
l’applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, il quale ha dedotto la violazione
di legge ed il vizio di motivazione per avere il Giudice per indagini preliminari
omesso di motivare il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di
lieve entità che, invece, in ragione del rilevante quantitativo di sostanza
stupefacente illegalmente detenuta e ceduta dall’imputato, doveva essere allo
stesso negata benché formalmente contestata, con indicazione non vincolante,
nei due capi d’imputazione.

3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 17/07/2013 il Pubblico Ministero, in
persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Riello, ha chiesto l’annullamento
della sentenza senza rinvio.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo il quale, in materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero
abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento
sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è
consentita solo qualora esso si configuri come illegale; peraltro, per qualificare
illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente
esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta,
ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (così,
con riferimento ad una fattispecie identica a quella esaminata in questa sede,
Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047; conf., in
precedenza, Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, P.G. in proc. Leone, Rv. 222959;
Sez. 1, n. 43441 del 08/11/2001, P.G. in proc. Novolan, Rv. 220157; Sez. 5, n.
489 del 25/01/2000, P.M. in proc. Cricchi, Rv. 215489; Sez. 5, Sentenza n.
5210/00 del 28/10/1999, P.M. in proc. Verdi, Rv. 215467).
Alla stregua di tale regola deve escludersi che sia incorso in alcuna violazione
di legge il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa che – sia pure
con una motivazione sintetica, con la quale, però, si è dato atto della compiuta

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2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della

verifica e del risultato positivo della valutazione – ha recepito la richiesta di
patteggiamento formulata consensualmente dalle parti con la previsione anche
del riconoscimento della contestata circostanza attenuante in esame, disponendo
l’applicazione di una pena rispettosa dei limiti legali.
In tale ottica va ritenuto non pertinente il richiamo giurisprudenziale operato
dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, in quanto concernente una sentenza di
questa Corte nella quale la questione della non vincolatività, nei confronti del
giudice, della formale contestazione da parte del P.M. di una circostanza

abbreviato (v. Sez. 1, n. 11993 del 14/11/1995, Di Mauro, Rv. 203052).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 30/10/2013

attenuante, è stata considerata ai diversi fini della ammissibilità del rito

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