Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44908 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44908 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Nazaro Giuseppe, nato a Taranto il 04/02/197t

avverso l’ordinanza del 17/09/2012 della Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, dichiarava l’inammissibilità dell’atto di appello presentato
da Giuseppe Nazaro avverso la sentenza del 24/0/2007 con la quale il Tribunale
di Taranto lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui

Data Udienza: 30/10/2013

agli artt. 9 legge n. 1423 del 1956, 81, 336, 337 e 635 cpv. cod. pen., commessi
il 26/04/2003 in quella città.
Rilevava la Corte di appello come l’impugnazione dell’imputato dovesse essere
dichiarata de plano inammissibile sia perché presentata fuori termine, sia anche
perché contenente un motivo di doglianza, afferente alla eccessività della pena
inflitta, dal tenore indeterminato e generico.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Nazaro, con atto sottoscritto

585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale
erroneamente computato il termine per impugnare a decorrere dalla data di
notificazione all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo
grado e non anche dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione,
fissato nel dispositivo dal primo giudice a mente dell’art. 544, comma 3, stesso
codice.

3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 18/07/2013 il Pubblico Ministero, in
persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per la fondatezza del motivo dedotto con
il ricorso.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
Va rilevato come, a fronte della indicazione di due distinte cause di
inammissibilità dell’atto di appello a suo tempo presentato dal Nazaro, così come
evidenziate dalla Corte distrettuale nella motivazione dell’ordinanza gravata, con
il ricorso per cassazione l’imputato si è doluto (invero fondatamente) della
erroneità di uno solo dei due indicati aspetti della decisione, quello riguardante la
tempestività dell’appello, senza nulla dire in ordine all’altra causa di
inammissibilità, concernente l’aspecificità del motivo dell’impugnazione.
Tale situazione processuale va, dunque, definita sulla base del pacifico
principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse
ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza – a
differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo
contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma
va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità
negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di
svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella,
positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa
rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il
2

gy

personalmente, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art.

sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj,
Rv. 251693).
Non vi è chi non veda come l’odierno ricorrente non abbia un concreto ed
attuale interesse a mettere in discussione la motivazione dell’ordinanza gravata
nella parte relativa all’affermazione della inammissibilità dell’atto di appello per
un’asserita intempestiva presentazione, mancando la formulazione di qualsiasi
doglianza in ordine alla ulteriore causa di inammissibilità riconosciuta dalla Corte
territoriale, da sola capace di giustificare il mantenimento della decisione

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 30/10/2013

adottata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA