Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44906 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44906 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Pizzolato Luca, nato a Roncade il 5/02/1968

quale parte civile nel procedimento a carico di
Foltran Denis, nato a Treviso il 14/10/1981,
avverso la sentenza del 25/01/2013 del Tribunale di Treviso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con
rinvio limitatamente all’omessa liquidazione delle spese sostenute dalla parte
civile.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Treviso disponeva, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di giorni venti di reclusione

Data Udienza: 30/10/2013

ed euro 120,00 di multa nei confronti di Denis Foltran in relazione al reato
contestatogli di cui all’art. 388, commi 3 e 4, cod. pen.
Rilevava il Tribunale come nessuna statuizione dovesse essere adottata con
riferimento alle spese sostenute dalla parte civile Luca Pizzolato in quanto la
stessa aveva formulato le sue conclusioni in una precedente udienza, nella quale
altra richiesta di patteggiamento era stata rigettata per erroneo calcolo della
pena, e non l’aveva reiterata nella successiva udienza fissata per il prosieguo del

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la parte civile Pizzolato, con
atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale avv. Flavio Tibaldo, il
quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 444 e 76 cod. proc. pen., per
avere il Tribunale erroneamente disatteso la richiesta di liquidazione delle spese
di difesa avanzata dalla parte civile nella precedente udienza, che aveva
conservato validità per il principio di immanenza della costituzione.
2.2. Abnormità della sentenza gravata, per avere il Tribunale accolto la
richiesta di applicazione della pena reiterata nel corso del giudizio, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento, laddove l’istanza non era ammissibile
in quanto non si trattata di reiterazione di precedente richiesta rigettata dal
giudice per le indagini preliminari.
2.3. Abnormità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto la fondatezza
della richiesta di applicazione di pena benchè fosse errato il calcolo della pena e
la valutazione delle circostanze, anche in relazione al comportamento tenuto
dall’imputato ed ai precedenti penali dello stesso.

3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 25/06/2013 il Pubblico Ministero, in
persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, ha chiesto
l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all’omessa liquidazione
delle spese sostenute dalla parte civile.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, nei limiti di seguito precisati.

4.1. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto, per
un verso, il reato per il quale si procedeva nei riguardi dell’imputato era tale da
consentire l’esercizio dell’azione penale mediante l’emissione del decreto di
citazione diretta a giudizio ai sensi degli artt. 550 e segg. cod. proc. pen., di
talché la richiesta di applicazione di pena non poteva che essere formulata per la
prima volta dinanzi al giudice del dibattimento; ed in quanto, per altro verso, è

2

processo.

pacifico che la richiesta di patteggiamento, laddove non abbia ricevuto il
consenso del P.M. o – come nella specie è accaduto – sia stata rigettata dal
giudice, ben possa essere riformulata, in termini diversi da quella della
precedente istanza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado (in questo senso Sez. 6, n. 20794 del 19/01/2010, Lazhar, Rv.
247361; Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244581).

4.2. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile.

il quale l’impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una
modifica delle statuizioni penali, limitando l’art. 576 cod. proc. pen. il potere di
impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione
civile nonché alle sentenze di proscioglimento (così, ex plurimis, Sez. 3, n.
5860/12 del 12/10/2011, C., Rv. 252120).
Alla stregua di tale regola, che risponde al principio di tassatività vigente in
materia di impugnazioni, deve escludersi l’ammissibilità del ricorso per
cassazione proposto dalla parte civile nella parte in cui viene posta in discussione
la correttezza delle statuizioni penali.

4.3. E’, invece, fondato il primo motivo del ricorso.
Nel sistema del codice di procedura penale vige il principio della c.d.
immanenza della costituzione della parte civile, nel senso che il danneggiato che
abbia esercitato l’azione civile nell’ambito del processo penale, conserva la
qualità di parte in tutti gli stati e gradi del processo, senza necessità di ulteriori
adempimenti ricognitivi. E’ considerato corollario di tale principio la regola per la
quale non può essere qualificata come revoca tacita o presunta della costituzione
di parte civile la mancata comparizione della stessa nel corso della fase finale del
giudizio, salvo che la medesima assenza non si traduca nella mancata
presentazione delle conclusioni, così come espressamente stabilito dall’art. 82,
comma 2, cod. proc. pen. Da tanto consegue che non costituisce una
manifestazione tacita o presunta di revoca la mancata partecipazione della parte
civile ad una mera udienza interlocutoria ovvero la mancata presentazione delle
conclusioni laddove queste siano state rassegnate in una precedente fase o in un
precedente grado del giudizio: così, ad esempio, il giudice è tenuto a
pronunciarsi sull’azione civile in sede di legittimità, se la parte civile non è
comparsa, ma aveva rassegnato le sue conclusioni nei gradi precedenti (in
questo senso Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398); nel
giudizio di secondo grado se la parte civile, benché assente, aveva formulato le
sue conclusioni nel giudizio di primo grado (così, tra le diverse, Sez. 2, n. 24063

3

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo

del 20/05/2008, Quintile e altro, Rv. 240616); nel giudizio di rinvio, a seguito di
annnullamento della pronuncia di appello, se la parte civile aveva presentato le
sue conclusioni sempre nel giudizio di prime cure (così, ex multis, Sez. 6, n.
48397 del 11/12/2008, Russo e altro, Rv. 242132); ed anche se non compare
nella discussione finale nel corso del giudizio abbreviato, se la parte civile aveva
accettato tale rito speciale ed aveva già formulato le sue conclusioni in
precedenza in forma scritta (così Sez. 3, n. 6249/11 del 22/12/2010, N., Rv.
249533).

presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio ordinario, nel quale il giudice
accolga una richiesta di patteggiamento riformulata dall’imputato, non determina
la revoca della costituzione di parte civile qualora le conclusioni siano state
rassegnate dalla stessa parte nel corso della precedente udienza nella quale altra
richiesta di patteggiamento era stata rigettata, rimanendo quelle conclusioni
valide, in quanto tali, in ogni stato e grado del processo, in virtù del principio di
immanenza della costituzione di parte civile.
Alla luce di questi criteri ermeneutici va ritenuta non corretta la decisione del
Giudice a quo di non pronunciarsi, con la sentenza di accoglimento della richiesta
di applicazione di pena avanzata dall’imputato Foltran, con il consenso del P.M.,
sulla istanza di liquidazione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile
Pizzolato, da questi avanzata nella precedente udienza.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Tribunale
di Treviso che, in diversa composizione, deciderà sulla richiesta di liquidazione
delle spese di difesa sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in
favore della parte civile e rinvia, per la decisione sul punto, al Tribunale di
Treviso.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 30/10/2013

Può essere, dunque, enunciato il principio di diritto per il quale la mancata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA