Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44905 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44905 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE BRUNO N. IL 23/02/1977
avverso l’ordinanza n. 1052/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
17/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GrMENDOLA;
ii‘Sitt‘
le e/sentite le conclusioni del PG Dott. st,d,c, et..0

Udit i di nsor Avv.;

Data Udienza: 23/10/2013

, Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Carbone Bruno ricorre per cassazione a mezzo dei suoi due
difensori contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale
il Tribunale di Catania, da lui adito in sede di riesame ai sensi
dell’art.309 cpp, ha dichiarato inammissibile per difetto di
procura del difensore il ricorso contro l’ordinanza del G.I.P. in

della custodia in carcere per il reato di cui all’art.74 DPR
309/90.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento i
.
difensorod denunciano la violazione dell’art.178 lett.c)cpp., in
riferimento all’art.96 cpp., e censurano l’errore del Tribunale
che 4 dopo avere fissato l’udienza camerale e dato avviso ad
entrambi i difensori, in tal modo ritenendo che avessero titolo e
legittimazione alla proposizione del ricorso, avevano poi accolto
l’eccezione proposta dal P.M., omettendo di verificare
l’esistenza dell’atto di nomina di entrambi i difensori, spedito
a mezzo raccomandata.

Il ricorso è fondato e va accolto.
La difesa ha allegato copia dell’atto di nomina dei difensori
nelle persone degli avv.ti Giacomo Pace del Foro di Napoli e
Domenico Dello Iacono del Foro di S.Maria Capua Vetere, trasmesso
ai sensi dell’art.96/2 cpp. all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di
Catania dall’indagato Carbone Bruno a mezzo raccomandata, della
cui ricevuta ha unito copia, attestante la spedizione avvenuta in
data 3/6/2013, in epoca cioè anteriore all’udienza del 17/6/2013
di discussione dell’istanza di riesame.
A tale ultima data il difensore era quindi legittimato a
discutere il riesame, e quindi censurabile è la decisione del
Tribunale nell’omettere la verifica dell’esistenza del mandato.

2

sede, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare

L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio al
• medesimo Tribunale per il giudizio.

P.

Q.

M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio sul
riesame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma 23/10/2013
sigliere est.

Il C

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