Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44901 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44901 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da KAREPI Edmir, nato il 29.12.1978,

avverso

l’ordinanza emessa 1’11 giugno 2013 dal Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 22/10/2013

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza 11 giugno 2013 il Tribunale di Ancona rigettava l’appello proposto da KAREPI Edmir, indagato per concorso nel reato previsto dal-

preliminari aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale desumeva la sussistenza dei gravi indizi:
– dal fatto che l’indagato era stato visto inoltrarsi nella sterpaglia dove poco dopo
la polizia giudiziaria rinveniva un paio di guanti, una zappetta e un contenitore a
chiusura ermetica;
– dal fatto che, uscito dalla sterpaglia, l’indagato si era soffermato davanti all’abitazione di Godina Kudret e aveva assistito alla cessione di mezzo etto di cocaina
che quest’ultimo aveva effettuato a favore di Catrini Stefano;
– dal fatto che poi l’indagato era entrato nell’appartamento di Godina, ove era
stato rinvenuto un altro mezzo etto di cocaina;
dal fatto che nella stanza occupata dall’indagato, presa in locazione da Godina,
furono rinvenuti una bilancina con tracce di polvere bianca, della sostanza da taglio, lo scontrino del materiale recuperato nella sterpaglia e un appunto manoscritto con nomi e cifre.
Contro detta ordinanza ricorre l’indagato, che denuncia vizio di motivazione, contestando che le cennate risultanze investigative possano costituire gravi
indizi di colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

§1.

Il controllo di legittimità promosso con il ricorso per cassa-

zione, anche nel giudizio cautelare personale, è circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato, al fine di verificare che la motivazione sfisia rispondente a
due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende
l’atto incensurabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che
hanno determinato la decisione e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congrui-

-2-

l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini

tè delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ne consegue che restano escluse da tale controllo le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, trattandosi di accertamenti rientranti nella cognizione esclusiva e insindacabile del giudice di merito.
Nel caso concreto il giudice del riesame, descritti analiticamente gli

larmente poi complessivamente, giungendo alla argomentata conclusione della
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie di reato contestata. Le censure proposte dal ricorrente, lungi dall’evidenziare manifeste illogicità nei passaggi argomentativi contenuti nell’ordinanza impugnata, sollecitano
una nuova valutazione delle risultanze processuali, assumendo che il quadro indiziario non sarebbe connotato da gravità.
Il ricorso, pertanto, esaurendosi in motivi non consentiti dalla legge,
deve essere dichiarato – a norma dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. – inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro milleO_Ri-~e a
favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22 ottobre 2013.

elementi di fatto acquisiti, li ha sottoposti a valutazione critica, dapprima singo-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA