Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4490 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4490 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLIZZERI ANTONINO N. IL 19/04/1964
avverso la sentenza n. 1793/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del giudice di primo
grado che ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 186 c.1 lett. c) e 187 c.
1 bis C.d.S.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale per
l’omessa valutazione di prove decisive in ordine all’affermazione della sussistenza dello stato di
ebbrezza;

-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché i motivi prospettati configurano
censure in fatto, contenenti una ricostruzione alternativa a quella esposta dai giudici di merito;
– che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si palesano
esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la dichiarazione d’inammissibilità
comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condannait
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-9-2014
Il Consigliere Est.

I Presidente

– che il ricorrente ha presentato, altresì, memorie illustrative;

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