Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4490 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4490 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HEDFI ABDELKADER N. IL 10/02/1966
avverso l’ordinanza n. 1436/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 aprile 2012, il Tribunale di sorveglianza di Palermo
ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare proposta, ai sensi dell’art. 47er,
comma 1-bis, Ord. Pen., da Hedfi Abdelkader, in atto detenuto presso la Casa
circondariale di Trapani in esecuzione della pena di mesi tre e giorni diciannove
di reclusione e di mesi due di arresto, determinata con provvedimento di cumulo

2. Avverso detta ordinanza l’interessato ha proposto personalmente ricorso
per cassazione insistendo nell’accoglimento della richiesta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. In data 4 giugno 2012 è pervenuta nella Cancelleria di questa Corte,
trasmessa dalla Direzione della Casa circondariale di Agrigento, istanza del
ricorrente, che, deducendo ulteriori titoli e riferendosi a una richiesta di asilo
politico, ha reiterato la sua istanza di detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa
possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione
giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272
2

del 3 febbraio 2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.

del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20
del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento
giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della
decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a

assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già
trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il
superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.
251694).
3. Alla luce di questi condivisi principi non sussiste, nel caso in esame,
l’interesse al ricorso, poiché l’istanza è stata proposta per titoli compresi nel
provvedimento di cumulo del 3 febbraio 2011, in relazione ai quali il ricorrente è
stato scarcerato, per espiazione della pena, il 21 maggio 2012, mentre il
subentro di altri titoli rimane estraneo alle valutazioni da compiersi in questa
sede.
4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del

ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi
soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, dep.
01/03/2012, Oliverio, Rv. 252910), e non essendo individuabili profili di colpa
correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000, mass.
25390).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,

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