Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 449 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 449 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Buccelli Angelo, nato a Napoli il 27.9.65
imputato artt. 171 ter L. 633/41
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’8.6.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Con la decisione impugnata, la Corte d’appello ha ribadito la condanna inflitta al
ricorrente per l’accusa di avere detenuto per la vendita e posto in commercio 47 DVD
contenenti opere cinematografiche e musicali prive del marchio SIAE e palesemente
contraffatte e, quindi, della violazione dell’art. 648 c.p. per avere ricevuto i suddetti supporti
conoscendone la provenienza illecita.
Con il gravame, il ricorrente sostiene che la qualificazione giuridica è errata perché
avrebbe dovuto essere contestata la lett. d) dell’art. 171 ter con conseguente esclusione del
reato a mente della giurisprudenza europea cristallizzata nella nota sentenza Schwibbert.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
La contestazione mossa al ricorrente, di avere violato la lettera c) dell’art. 171 ter, è
corretta in quanto, come si apprende dalle sentenze di merito, dagli accertamenti di P.G.

Data Udienza: 25/10/2013

è emerso che il Buccelli era stato sorpreso in corso Umberto I
mentre deteneva per la vendita al pubblico, in forma ambulante, i DVD prima citati.
Il richiamo alla sentenza Schwibbert non è, quindi, pertinente riferendosi essa alla sola
ipotesi in cui – per fatti commessi antecedentemente al 21.4.09 (data di entrata in vigore del
(verbale di sequestro ed informativa),

D.P.C.M. del 23.2.09 n. 31 con cui il Governo italiano ha adempiuto all’onere di comunicazione di cui parla quella
mera mancanza di contrassegno (art. 171 ter lett.

sentenza) – al soggetto sia stata contestata la
d)). Come, però, affermato ripetutamente

da questa Corte, ( ex multis, Sez. III 24.6.08, Mersal, Rv.
nel caso di detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati, che siano altresì
il reato di
privi del contrassegno Siae, è configurabile – come per l’appunto qui contestato
detenzione per la vendita o di messa in commercio di supporti illecitamente duplicati ( art. 171 ter,
in quanto si deve ritenere che l’obbligo di apposizione del
co. 1, primo, lett. c) L. n. 633 del 1941)
contrassegno presupponga un’autenticità del supporto detenuto. Quest’ultima era certamente
assente nella specie, come testimoniato dalle complessive modalità di detenzione e precarie
modalità di vendita.
240792)

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

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