Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44895 del 22/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44895 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Paolo Amato, nato a Minervino di Lecce il 10/02/1952, quale parte offesa,
avverso il decreto di archiviazione del 05/04/2013 del gip del Tribunale di Lecce
nel procedimento instaurato nei confronti di
Luigi Marzano, nato a Parabita il 25/06/1943
Massimo Valletta, nato a Lecce il 13/12/1958
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip presso il Tribunale di Lecce, con decreto del 5 aprile 2013, ha
valutato inammissibile l’opposizione proposta dalla parte offesa avverso la
richiesta di archiviazione della notizia di reato formulata dal P.m. nei confronti di
Luigi Marzano e Massimo Valletta, ed ha disposto l’archiviazione in senso
conforme a quanto richiesto dalla pubblica accusa.
2. La parte offesa personalmente propone ricorso deducendo manifesta
illogicità della motivazione espressa in ordine alla ritenuta irrilevanza dei fatti
oggetto della denuncia.
3. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 27 Cost.,
nella parte in cui è stato escluso il dolo del reato, poiché non si è ritenuto
possibile attribuire alla specifica volontà degli interessati le condotte ritenute
produttive di danno nei confronti del ricorrente, attraverso una non consentita
UA
Data Udienza: 22/10/2013
sottovalutazione della posizione di vertice rivestita dai denunciati nell’ufficio
pubblico presso cui prestavano la loro attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dalla parte offesa
personalmente.
2. Costituisce univoco orientamento interpretativo (Sez. U, n. 24 del
coordinata delle previsioni di cui agli artt. 100, 571 e 613 cod proc. pen. escluda
la possibilità per le parti private di proporre ricorso personalmente, posto che la
disposizione generale chiarisce che esse devono stare in giudizio con il ministero
di un difensore, mentre la norma generale in tema di impugnazioni prevede la
possibilità solo per l’imputato della proposizione personale. Ciò impone che la
disposizione sul procedimento del giudizio di legittimità, nel suo riferimento alla
parte non possa che interpretarsi come riferita al solo imputato.
Nella specie il ricorso risulta formulato dalla parte personalmente, che per
l’effetto non può ritenersi legittimata, dovendo per quanto esposto la sua
impugnazione essere sottoscritta da un difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato speciale, a pena di
inammissibilità.
3. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, ritenuta equa, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 300 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2013
16/12/1998, dep. 19/01/1999, imp. Messina ed altro, Rv. 212077) che la lettura